Cassazione Civile, Ordinanza n. 30041/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un’intimazione di pagamento relativi a diverse cartelle e avvisi di addebito per premi e contributi non versati a enti previdenziali. I giudici di merito hanno accolto solo in parte l’opposizione, dichiarando prescritti alcuni crediti. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la declaratoria di prescrizione e sostenendo la fondatezza della pretesa contributiva. Nel giudizio di legittimità gli enti impositori hanno depositato procura, mentre la società debitrice è rimasta intimata. La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione dell’agente della riscossione a impugnare la decisione nella parte attinente al merito della pretesa contributiva e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione. Ha ritenuto che le censure investissero il merito della pretesa contributiva e che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito spetti esclusivamente all’ente impositore, non all’agente della riscossione. Ha inoltre ribadito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, salvo giudicato interno. Poiché la società non si è costituita e gli enti impositori hanno svolto solo un deposito di procura senza difese, la Corte non ha provveduto sulle spese; ha tuttavia applicato la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore
art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002
norma che modifica l'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 nel senso sopra richiamato
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
non comporta deroghe alla legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale nel contenzioso sul merito del credito contributivo
nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge; il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio
ha giustificato la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. s.u. n. 7514 del 2022
ha chiarito la legittimazione esclusiva dell'ente impositore e l'insussistenza di litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione
Cass. s.u. n. 1912 del 2012
ha ribadito la rilevabilità d'ufficio del difetto di legitimatio ad causam
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione di crediti previdenziali, se l'impugnazione investe la sussistenza o la prescrizione del credito iscritto a ruolo, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore; l'agente della riscossione è estraneo al merito della pretesa.
- L'agente della riscossione non ha interesse né legittimazione a impugnare una decisione che riguardi la fondatezza o l'estinzione del credito previdenziale, salvo che siano in discussione atti esecutivi o profili propri della sua attività.
- Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno.
- Nel giudizio sulla pretesa contributiva iscritta a ruolo non ricorre litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, poiché la decisione sul merito del credito è utilmente resa anche senza la partecipazione di quest'ultimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, nei casi previsti, la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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