Cassazione Penale, Sentenza n. 38305/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita da Pecoraro, sottoposto agli arresti domiciliari dal 09/12/2019 al 10/02/2020 e dal 17/02/2020 al 05/03/2020 nell'ambito di un procedimento per gli artt. 110 e 416-bis c.p.; pecoraro era stato poi assolto in primo e secondo grado con sentenza definitiva del 16/10/2022. Il ricorrente deduceva manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva respinto la riparazione, sostenendo che la condotta professionale contestata (rogito di due atti di donazione) non era stata fonte di responsabilità penale né aveva concorso a creare ragione per la misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte territoriale che, valutando autonomamente ex ante nel giudizio di riparazione, aveva individuato una colpa grave nel comportamento del notaio. Tale colpa è stata fondata su elementi plurimi: linea difensiva ambigua, violazioni deontologiche nella redazione dei rogiti (assenza di verifiche sulla proprietà dei terreni), rapporti opachi con intermediari, pressioni sui dipendenti dello studio notarile e inquadramento del meccanismo in un modus operandi volto ad acquisire terreni per ottenere contributi pubblici indebitamente. La Corte ha ritenuto che questi elementi abbiano contribuito a creare la falsa apparenza di illecito penale e quindi abbiano avuto ruolo causale — anche come concausa — nell'adozione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; è stata altresì respinta la richiesta del Ministero di liquidazione delle spese per la genericità della memoria depositata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione (manifestamente illogica); la Corte ne verifica la fondatezza e rigetta la censura.
Norma procedurale relativa al rito camerale (trattazione del ricorso in camera di consiglio) applicata al procedimento di cassazione.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen)
Giurisprudenza che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sul giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; il giudice di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Precedente che conferma l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale di merito e la necessità di motivazione congrua sulla colpa o dolo.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'istante anche in prospettiva 'ex ante' rispetto alla percezione dell'autorità procedente.
Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019 (Artico)
Giurisprudenza usata per affermare che comportamenti deontologicamente scorretti possono essere idonei a evocare la fattispecie di reato e a generare interpretazioni erronee dell'Autorità.
Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 (Farina)
Richiama il principio sulla valutazione degli elementi che possono far sorgere la falsa apparenza di illecito penale.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Principio relativo alla liquidazione delle spese: in sede di cassazione la parte civile ha diritto alle spese se ha effettivamente contribuito con attività utile alla decisione; argomentazione richiamata per decidere sulla richiesta di liquidazione delle spese del Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta dell'istante abbia contribuito a creare la falsa apparenza di reato; non occorre che la condotta integri un reato poi accertato nel processo penale.
- La gravità della colpa può fondarsi su violazioni deontologiche e omissioni di controlli elementari (es. visure catastali/registrali) quando tali omissioni avrebbero impedito la falsa apparenza di un illecito.
- Comportamenti come rapporti opachi con intermediari, pressioni su dipendenti e una linea difensiva ambigua possono essere considerati elementi idonei a dimostrare nesso eziologico con l'adozione di misure cautelari.
- In cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logicità e congruità della motivazione del giudice della riparazione: la corte non rivaluta i fatti ma controlla che la valutazione sia coerente e motivata.
- Per ridurre il rischio di negazione della riparazione: documentare diligentemente le verifiche svolte, rispettare rigorosamente obblighi deontologici, evitare pressioni sui collaboratori, mantenere linee difensive chiare e trasparenti e conservare prova delle due diligence effettuate.
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