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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26110/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

A seguito di decreto ingiuntivo non opposto e del successivo precetto per euro 20.003,54, il creditore aveva avviato esecuzione mobiliare. Il debitore aveva chiesto la conversione del pignoramento, ottenendo l’ammissione alla conversione con rateizzazione del debito in 36 rate. Successivamente aveva proposto opposizione contestando la somma posta a base del calcolo nell’ordinanza di conversione, perché il precetto riproduceva importi che assumeva non dovuti, in parte già versati e in parte determinati in violazione del d.m. n. 55/2014. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c., ritenendo che le censure dovessero essere fatte valere con l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale, in appello, aveva riqualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata tardiva. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c. per extra petizione, perché il Tribunale avrebbe mutato d’ufficio la qualificazione senza corrispondenza con le difese e senza eccezioni del creditore; 2) violazione degli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. ed erronea qualificazione della domanda, sostenendo che la contestazione investiva l’an e il quantum del diritto di procedere ad esecuzione forzata e integrava opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per mancato esame nel merito della fondatezza della contestazione sul quantum.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo, ma ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata. Ha però deciso nel merito, senza rinvio, qualificando l’originaria opposizione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma dichiarandola inammissibile perché le contestazioni dedotte riguardavano fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto) e quindi non potevano essere fatte valere in sede esecutiva. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico del ricorrente; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione che contesta l’esistenza o l’estensione del diritto di procedere ad esecuzione forzata va qualificata come opposizione all’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi riguarda solo la legittimità formale degli atti del processo esecutivo; non è il rimedio per contestare il diritto sostanziale del creditore.

  • art. 495 c.p.c.

    L’ordinanza di conversione del pignoramento è un provvedimento emesso nel corso del processo esecutivo, ma nel caso concreto la contestazione non riguardava la sua mera regolarità formale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di extra petizione.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la mutata qualificazione della domanda.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la mancata devoluzione di eccezioni sulla qualificazione della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.

  • d.m. n. 55/2014

    Censurato dal ricorrente come parametro per contestare la quantificazione delle competenze professionali inserite nel precetto.

Massime di principio

  • La qualificazione dell’opposizione esecutiva dipende dal contenuto sostanziale delle censure: se si contesta il diritto del creditore a procedere per la somma intimata, il rimedio è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; se si contestano solo vizi formali dell’atto o del provvedimento esecutivo, si applica l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La contestazione delle somme indicate nel precetto, quando investe la debenza sostanziale del credito o la sua quantificazione in rapporto al titolo, riguarda l’an o il quantum dell’esecuzione e non un mero vizio formale del processo esecutivo.
  • Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito anteriori alla sua formazione, sicché tali questioni non possono essere riproposte in sede di opposizione all’esecuzione contro l’azione esecutiva fondata su quel titolo.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di percepire il ragionamento decisorio; non basta che la motivazione sia sintetica o discutibile, purché renda comprensibile la ratio della decisione.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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