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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10151/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/03/2022 che aveva confermato la condanna in primo grado per furto consumato e tentato e ricettazione (fatti 2012-2013). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per mancata trattazione orale nonostante tempestiva richiesta inviata via PEC; 2) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante «più persone riunite» (contestato perché risultavano identificati solo due autori e le tracce telefoniche potevano essere riconducibili a due soli soggetti); 3) carenza di motivazione circa l'aggravante della violenza sulle cose (motivo di appello rimasto senza risposta); 4) vizio di motivazione nel rigetto della continuazione con altri reati commessi in provincia di Milano, nonostante residenza e reperimento dell'oggetto della ricettazione in provincia di Milano e vicinanza temporale dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità assorbente): il difensore aveva formulato tempestiva richiesta di discussione orale via PEC all'indirizzo indicato dal provvedimento DGSIA entro il termine perentorio; nondimeno il giudizio di appello era stato celebrato in forma cartolare -> nullità del processo d'appello per violazione del contraddittorio. Per tale motivo la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Eccezione: la sentenza è stata annullata senza rinvio con riferimento al capo C (tentato furto pluriaggravato) perché è venuta meno la condizione di procedibilità (la persona offesa non ha mai presentato querela e, per effetto delle modifiche normative, il reato è divenuto procedibile a querela con termine per proporla ormai spirato). Per il resto (altri capi) la sentenza è stata annullata con rinvio. Il Procuratore generale aveva invitato all'annullamento con rinvio eccetto che per il capo C, estinto per prescrizione/procedibilità mancante.

Norme richiamate

  • art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (come introdotto dalla legge di conversione)

    "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"

    La Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale prevedeva una richiesta formale entro 15 giorni tramite i canali indicati (PEC), la cui tempestiva trasmissione obbligava la trattazione orale; la celebrazione cartolare nonostante la richiesta valida costituisce nullità per violazione del contraddittorio.

  • provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (9 novembre 2020)

    individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi

    Ha identificato l'indirizzo PEC per il deposito delle richieste; la trasmissione alla PEC indicata è stata considerata corretta e sufficiente per soddisfare i requisiti formali della richiesta di discussione orale.

  • decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149, art. 23 (e successive riproduzioni/ proroghe nella normativa emergenziale)

    Norme di contesto che hanno introdotto la disciplina del giudizio in forma cartolare in periodo emergenziale; la loro interpretazione è ricondotta a quanto riprodotto da art. 23-bis e dalle successive proroghe.

  • giurisprudenza: Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi)

    Principio consolidato: se il difensore ha inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento in camera di consiglio non partecipato determina nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile in Cassazione.

  • art. 624 cod. pen. (terzo comma), come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, ..."

    La modifica ha trasformato la procedibilità di taluni furti; per il capo C la procedibilità era diventata a querela e la querela non è stata presentata nei termini previsti, con conseguente estinzione dell'azione penale per quel capo.

  • art. 625 cod. pen., n. 7 (circostanze aggravanti)

    Le aggravanti indicate possono rendere il reato procedibile d'ufficio; nel caso specifico tali circostanze non sono state contestate come presenti, per cui non si poteva procedere d'ufficio sul capo C dopo il mutamento normativo.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha fissato il termine per la presentazione della querela (tre mesi dall'entrata in vigore del testo legislativo) il quale è spirato, impedendo l'instaurazione della procedibilità per il capo C.

Massime di principio

  • Se il difensore invia entro i termini la richiesta di trattazione orale mediante i canali telematici indicati (PEC individuata dal DGSIA), la Corte d'appello è tenuta a celebrare l'udienza: la celebrazione cartolare nonostante la richiesta valida determina nullità deducibile in Cassazione.
  • Verificare sempre l'esatto indirizzo PEC e la prova dell'avvenuto deposito quando si richiede la trattazione orale: la tempestività e l'uso del canale corretto sono elementi decisivi per far valere la nullità in caso di rito cartolare.
  • Le modifiche legislative sulla procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela) possono estinguere l'azione penale se la querela non è stata presentata entro i termini; occorre controllare la data di entrata in vigore della norma e termini transitori applicabili.
  • Quando la Corte territoriale si limita a definire plausibile la tesi difensiva (ad esempio usando espressioni come "probabile") può emergere un dubbio ragionevole: la motivazione deve essere logicamente coerente e rispondere ai punti specifici sollevati in appello, altrimenti è configurabile vizio di motivazione impugnabile.
  • In caso di annullamento per nullità d'appello il giudizio di rinvio deve svolgersi davanti a diversa sezione della Corte territoriale; per le parti è opportuno preparare sia la difesa processuale (es. richiedere nuovamente trattazione orale) sia la rinnovazione delle contestazioni di merito.

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