Cassazione Penale, Ordinanza n. 10584/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorsi distinti avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo, comune a entrambe, denunciava inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato. Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, che il reato dovesse ritenersi estinto; la Corte di cassazione ha però rilevato che il fatto era stato commesso il 24/09/2016 e che, trattandosi di furto aggravato ex art. 625 c.p., il termine massimo di prescrizione era di anni 12 e mesi 6, con scadenza al 24/03/2029, sicché la prescrizione non era maturata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato; l'aggravante ex art. 625 c.p. incide sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
L'aggravante comporta un aumento della pena ed è stata considerata decisiva per individuare un termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6.
norme sulla prescrizione
La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, calcolandone la scadenza al 24/03/2029 sulla base della pena massima applicabile al reato aggravato.
spese processuali
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Cassa delle ammende
È stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso deduce la prescrizione, la Corte verifica in modo puntuale la data di commissione del fatto e il massimo edittale applicabile, tenendo conto delle aggravanti contestate e ritenute.
- Se il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso sulla base del calcolo giuridicamente corretto, la censura sul punto è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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