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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22410/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di due rapporti bancari intestati a una società: un conto corrente e un conto anticipi su fatture, assistiti da fideiussioni rilasciate da alcuni garanti. Gli intimati hanno proposto opposizione deducendo, in sintesi, la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi, la nullità o inefficacia della garanzia per violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a finanziare la debitrice pur in deterioramento patrimoniale, nonché l’applicazione di interessi e oneri non dovuti. In primo grado, all’esito di consulenza tecnica, il decreto è stato revocato solo in parte e gli opponenti sono stati condannati al pagamento del saldo del conto anticipi. In appello gli opponenti hanno sostenuto, inoltre, che era emerso un credito della società correntista nei confronti della banca e che, poiché la società era rimasta estranea al giudizio ed era sopravvenuta una procedura concorsuale, dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti del commissario straordinario con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità e contro la sentenza di primo grado, articolando tre motivi: 1) nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e illogica ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. per mancato rilievo della nullità/liberazione dei fideiussori; 3) violazione dell’art. 1241 c.c. e del principio di ragionevolezza per il mancato riconoscimento dell’eccezione di compensazione impropria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso cumulava l’impugnazione della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello senza distinguere in modo chiaro e separato le censure dirette all’uno e all’altro provvedimento. Inoltre, ha osservato che i motivi erano comunque rivolti sostanzialmente contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ma senza dedurre vizi propri deducibili in cassazione: l’ordinanza di inammissibilità è censurabile solo per violazioni processuali sue proprie, mentre non sono proponibili errores in iudicando né vizi motivazionali, salvo motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile. Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta non apparente, poiché la Corte d’appello aveva spiegato le ragioni della non necessità di integrare il contraddittorio, della mancata deduzione tempestiva della compensazione, dell’assenza di ulteriori erogazioni di credito dopo il 2008 e dell’inapplicabilità dell’art. 1956 c.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti di ciascun controricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi di questa norma è impugnabile in cassazione solo per vizi propri di natura processuale, nei limiti della compatibilità con la struttura del giudizio, non per errores in iudicando.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. non consente il sindacato di merito in cassazione, salvo i vizi processuali propri dell’ordinanza e le ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro l’ordinanza di inammissibilità è ammesso nei soli limiti dei vizi propri del provvedimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente o mancante è rilevante solo se il vizio raggiunge la soglia della motivazione inesistente, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore presuppone che la banca, dopo la concessione della garanzia, abbia concesso nuovo credito al debitore nella consapevolezza del peggioramento patrimoniale di quest’ultimo; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto la norma non applicabile perché i finanziamenti erano contestuali alle fideiussioni e non vi erano elementi di ulteriore erogazione consapevole di credito deteriorato.

  • art. 1957 c.c.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti come ulteriore parametro di invalidità/inefficacia della garanzia, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione, anche quando si prospetti come impropria, richiede comunque una tempestiva allegazione/eccezione di parte e non è rilevabile d’ufficio dal giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    La richiesta di rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio è stata ritenuta non accoglibile nel quadro del caso, essendo stata esclusa la necessità di integrare il contraddittorio con la debitrice principale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata applicata la previsione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. è censurabile in cassazione solo per vizi propri di natura processuale o per anomalie motivazionali che si traducano in motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è ammesso il riesame del merito.
  • Quando si impugnano congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione deve contenere censure chiaramente e separatamente riferite a ciascun provvedimento; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di specificità.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova che la banca abbia concesso ulteriore credito al debitore dopo il rilascio della garanzia, pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche; non basta il mero successivo dissesto del debitore.
  • La compensazione, anche se qualificata come impropria, non è rilevabile d’ufficio e deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata.
  • La mancata necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale può essere affermata quando la domanda monitoria e la lite riguardino l’autonomia del rapporto fideiussorio rispetto al rapporto principale, secondo la ricostruzione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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