Cassazione Penale, Sentenza n. 19319/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 10/11/2021. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000; si deduce che la Corte territoriale non ha valutato adeguatamente la consulenza tecnica di parte e la sentenza di assoluzione dalla fattispecie di intestazione fittizia, e avrebbe errato ritenendo provata l'evasione IVA quando, secondo la difesa, le fatture contestate non erano state portate in detrazione IVA nella dichiarazione Unico 2015 (anno d'imposta 2014) e quindi si sarebbe trattato, al più, di un tentativo o di un diverso illecito (deduzione di costi ai fini delle imposte dirette). Inoltre si censura l'omessa valutazione delle dichiarazioni della coimputata Simona Migliorisi, favorevoli alla ricorrente. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. (e art. 133 c.p.), per non aver valutato e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche invocate in appello, sulla base di elementi fattuali indicati dalla difesa (ruolo marginale della ricorrente, uso limitato di fatture per il 2013, comportamento successivo volto a porre rimedio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi fondati. Ha precisato che la sentenza di primo grado aveva escluso che le fatture fossero state indicate nelle dichiarazioni ai fini dell'evasione IVA e aveva invece qualificato il fatto come uso di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti ai fini della deduzione di costi per imposte dirette. La Corte d'Appello non si è confrontata con questo dato e ha invece confermato una condotta finalizzata all'evasione IVA, contrastando la motivazione del Tribunale. Inoltre la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato gli elementi proposti in appello ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per questi vizi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, sia quanto al capo 9b) (con valutazione della sussistenza del reato in rapporto a quanto deciso in primo grado) sia per la valutazione delle circostanze attenuanti sui capi 9a) e 9b) ove ritenuti provati.
Norme richiamate
Norma sui reati tributari per frode fiscale (uso di fatture per operazioni inesistenti). La Corte evidenzia l'importanza di accertare esattamente quale illecito sia stato provato (e.g. evasione IVA vs deduzione indebita di costi ai fini delle imposte dirette) e che la qualificazione giuridica non possa essere mutata senza confronto con le conclusioni del giudice di primo grado
Riferimento alle circostanze attenuanti (se applicabile); la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia valutato correttamente gli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta di attenuanti generiche
Criteri per la determinazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione deve poggiare su elementi di fatto concreti e specifici, che la Corte di merito deve motivare; il rigetto generico è vizioso
art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20
Norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso (menzionata in udienza); la sede ha trattato il ricorso secondo la previsione normativa citata
Massime di principio
- Non è possibile in Cassazione sostenere una condanna su una diversa qualificazione del fatto rispetto a quella accertata in primo grado senza che la Corte d'appello si confronti esplicitamente con le conclusioni del Tribunale: mutazioni non motivate possono determinare annullamento
- Distinguere con cura tra evasione IVA e deduzione indebita di costi per imposte dirette: sono profili diversi che devono essere provati separatamente e la documentazione contabile va interpretata tenendo conto di quale imposta si intendeva evadere
- Quando la difesa produce consulenze tecniche e dichiarazioni di terzi favorevoli, la Corte d'appello è tenuta a esaminarle e motivare il loro scarto; un richiamo generico all'iter del procedimento non è sufficiente
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 133 c.p., è necessario indicare e valutare elementi fattuali specifici (ruolo soggettivo, numero e incidenza delle fatture, comportamento successivo, tentativo di rimediare): il mancato esame di questi elementi è vizio motivazionale
- Se il pubblico ministero non impugna un accertamento (ad es. l'esclusione dell'evasione IVA da parte del Tribunale), la Corte d'Appello deve comunque motivare se intende discostarsene; la Cassazione può limitare o annullare la decisione se manca questo confronto
- In caso di vizi di motivazione sulla sussistenza del reato o sulla valutazione delle attenuanti, la Cassazione dispone spesso il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio di merito
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