Cassazione Penale, Ordinanza n. 02868/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei motivi deduceva: la corretta qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 336 c.p. anziché all'art. 337 c.p.; vizi nel giudizio di responsabilità; erronea valutazione delle prove e delle relazioni di servizio; illegittimità del trattamento sanzionatorio; erronea applicazione della recidiva, qualificata come specifica per effetto della riconduzione dei fatti all'art. 337 c.p.; erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze; mancata sostituzione della pena. Con memoria integrativa invocava anche la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 in tema di particolare tenuità del fatto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. nella parte riferita agli artt. 336-337 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi reiterativi di doglianze già esaminate o comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, dunque non consentita in sede di legittimità; li ha inoltre giudicati generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha rilevato anche la carenza di concreto interesse, osservando che, pure ipotizzando la qualificazione dei fatti ex art. 336 c.p., la recidiva sarebbe rimasta specifica perché i reati sono della stessa indole. È stato ritenuto inammissibile anche il nuovo motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché dalla sentenza impugnata emergeva implicitamente la non tenuità del fatto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma contestata e applicata in sentenza come corretta qualificazione del fatto, in relazione alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale
richiamato come diversa possibile qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal ricorrente
la memoria integrativa invocava la disciplina della particolare tenuità del fatto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, ma la Corte ha ritenuto il motivo comunque inammissibile perché il fatto non poteva considerarsi tenue
sentenza Corte costituzionale n. 172 del 2025
richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui si riferiva agli artt. 336-337 c.p.
indicati nel passaggio relativo alla pronuncia costituzionale che ha inciso sulla disciplina della particolare tenuità del fatto
spese processuali
poste a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Cassa delle ammende
somma liquidata a titolo sanzionatorio accessorio per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano nella mera reiterazione di censure già esaminate nei gradi di merito o che richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti in modo generico.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto può essere priva di concreto interesse quando, anche accedendo alla tesi del ricorrente, non mutino gli effetti rilevanti nel caso concreto, come l'applicazione della recidiva specifica per reati della stessa indole.
- Il motivo nuovo sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando dalla sentenza impugnata risulti, anche implicitamente, che il fatto non può essere considerato tenue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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