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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41110/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la persistenza del danno e la natura permanente della condotta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione ai reati di abuso edilizio e di invasione/occupazione di immobile ai sensi degli artt. 633 e 639-bis c.p. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese e prospetta interpretazioni in contrasto con la giurisprudenza consolidata, poiché la permanenza del danno conseguente all'occupazione del ballatoio comunale con un'opera non leggera e non facilmente amovibile impediva l'applicazione dell'art. 131-bis finché la permanenza del reato non fosse cessata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato è permanente e la permanenza non è cessata.

  • art. 633 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione relativa all'occupazione/invasione dell'immobile o del bene pubblico.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma richiamata in relazione alla condotta contestata insieme all'occupazione del ballatoio di proprietà comunale.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condotta contestata insieme all'occupazione del ballatoio di proprietà comunale.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il reato ha natura permanente e la permanenza è ancora in atto.
  • Ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p., è rilevante la persistenza del danno o dell'offesa derivante dalla condotta contestata.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre censure già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con il principio di diritto consolidato applicabile al caso.
  • In presenza di un'opera non facilmente amovibile che mantenga la protrazione dell'illecito, la permanenza del reato o del danno ostacola il riconoscimento della particolare tenuità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàAbuso edilizio
RamiParte generaleReati edilizi
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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