Cassazione Civile, Ordinanza n. 09321/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società elettrica per il pagamento di fatture relative alla somministrazione di energia elettrica in un lungo periodo. Il consorzio intimato oppose il decreto negando il debito; la società creditrice, costituendosi, chiese in subordine anche il pagamento ex art. 2041 c.c. e domandò la chiamata in manleva di soggetti del gruppo elettrico coinvolti nella vicenda concessoria e societaria. In appello intervenne anche una cessionaria del credito. La Corte d'appello rigettò l'appello principale e ritenne assorbiti quelli incidentali. Nel ricorso per cassazione la società di vendita articolò cinque motivi: (1) denunciò la falsa applicazione della disciplina sulle acque e degli atti regolatori dell'energia, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle norme sulla liberalizzazione del mercato e delle delibere ARERA, le quali avrebbero sostituito il meccanismo della somministrazione gratuita con un diverso sistema in cui il consorzio paga il fornitore e ottiene il rimborso; (2) dedusse l'erroneo apprezzamento delle prove documentali e l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo di aver dimostrato la modificazione delle modalità di attuazione del diritto del consorzio; (3) contestò la successione ex art. 2558 c.c. nei rapporti e nelle convenzioni, sostenendo che l'obbligo di gratuità sarebbe connesso alla produzione idroelettrica e non alla vendita, e quindi non sarebbe passato alla società ricorrente; (4) lamentò omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sostanziali, deducendo la nullità delle convenzioni per difetto di causa nella parte in cui prevedevano la somministrazione gratuita a carico della ricorrente; (5) censurò il rigetto della manleva verso altri soggetti del gruppo, affermando che l'obbligo di indennizzo ex artt. 45-46 del testo unico sulle acque graverebbe sul concessionario della derivazione e sui soggetti che avrebbero tratto vantaggio dalla sottensione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte generici, fattuali o comunque infondati: ha confermato la ricostruzione della corte territoriale secondo cui l'art. 45 r.d. 1775/1933 configura un debito ex lege del nuovo concessionario nei confronti dell'utente preesistente, avente a oggetto la fornitura gratuita della corrispondente quantità di energia; le convenzioni inter partes servono solo a fissare quantità e durata della fornitura, senza incidere sulla gratuità imposta dalla legge; le norme sulla liberalizzazione del mercato elettrico e le delibere ARERA invocate non erano pertinenti; la successione societaria e la manleva erano state correttamente escluse o comunque non utilmente censurate. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'appello principale avverso la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle ulteriori domande. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché generici, fattuali o non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
artt. 45 e 46 r.d. 1775/1933
"il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata"
configurano un obbligo legale di indennizzo del nuovo concessionario in favore degli utenti preesistenti, con fornitura della corrispondente quantità di energia; le convenzioni possono solo regolare quantità e durata della prestazione gratuita.
richiamato dalla parte ricorrente in via subordinata nel giudizio di merito come domanda di arricchimento senza causa.
la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della successione nei rapporti contrattuali e convenzionali inerenti al ramo d'azienda trasferito, compresi gli obblighi legati alla vendita di energia ai clienti finali.
la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva o comunque non autosufficiente, perché la sentenza d'appello aveva affrontato la questione della causa delle convenzioni e della loro inopponibilità/nullità.
richiamati per censurare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha osservato che il ricorso tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ma il motivo è stato ritenuto generico e sostanzialmente fattuale.
la Corte ha qualificato come inammissibili le censure che, sotto l'apparente violazione di legge o omesso esame, miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
richiamato in relazione alla richiesta di estromissione di un soggetto intervenuto nel giudizio di merito.
DPCM 6 febbraio 2004
ritenuto non pertinente alla fattispecie esaminata.
ritenuta non pertinente, per la Corte, rispetto al regime dell'obbligo legale di fornitura gratuita ex artt. 45-46 r.d. 1775/1933.
richiamato per il contesto di liberalizzazione del mercato dell'energia, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
invocata insieme alle fonti regolatorie del settore elettrico, senza che la Corte ne ravvisasse pertinenza decisiva.
delibere ARERA
considerate non pertinenti rispetto all'obbligo legale di indennizzo/fornitura gratuita imposto dal testo unico sulle acque.
art. 45 r.d. 1775/1933
la Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui il concessionario deve indennizzare gli utenti preesistenti e le convenzioni possono soltanto specificare quantità e durata dell'energia gratuita.
art. 46 r.d. 1775/1933
richiamato in combinazione con l'art. 45 come base dell'obbligo legale e del suo coordinamento convenzionale.
S.U. 95/1985
richiamata come precedente che qualifica l'obbligo del nuovo concessionario come debito ex lege e riconosce alle parti il potere di stabilire convenzionalmente quantità e limiti temporali della fornitura.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di sottensione disciplinate dagli artt. 45 e 46 r.d. 1775/1933, l'obbligo di indennizzo dell'utente preesistente nasce direttamente dalla legge e consiste nella fornitura di una corrispondente quantità di energia, senza che la gratuità possa essere esclusa da successivi assetti regolatori non specificamente pertinenti.
- Le convenzioni stipulate in attuazione dell'obbligo legale di indennizzo non costituiscono la fonte della gratuità della fornitura, ma possono solo determinare quantitativamente la prestazione e delimitarne temporalmente l'estensione; perciò la loro eventuale nullità o inopponibilità è irrilevante se la gratuità deriva ex lege.
- In sede di legittimità, le censure che formalmente denunciano violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando mirano in realtà a una nuova valutazione del compendio documentale o a un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
- La doglianza sulla successione nei rapporti d'impresa ex art. 2558 c.c. richiede di confrontarsi con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito sul contenuto dell'operazione societaria e sul nesso di pertinenza tra il ramo trasferito e gli obblighi controversi.
- La manleva verso soggetti terzi può essere respinta quando poggia su presupposti fattuali e giuridici non coerenti con la natura dell'obbligo legale in discussione e con l'individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla prestazione secondo il titolo normativo applicabile.
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