Cassazione Civile, Ordinanza n. 00481/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una consumatrice aveva presentato al Tribunale di Palermo domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. c.c.i.i. La domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice monocratico per ritenuta sussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i., cioè per avere la ricorrente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. La decisione era stata resa all'esito di un procedimento in contraddittorio con alcuni creditori opponenti. La interessata aveva allora proposto reclamo alla Corte d'Appello di Palermo, che lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il rimedio dovesse essere proposto al Tribunale in composizione collegiale e che non fosse applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. Nel ricorso per regolamento necessario di competenza la ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 50 c.p.c. e 24 Cost., poiché la corte territoriale, ove avesse ritenuto competente il Tribunale, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza consentendo la riassunzione; dall'altro, la violazione degli artt. 50, 51 e 70 d.lgs. 14/2019 e art. 5 c.p.c., sostenendo che il reclamo avverso il decreto di inammissibilità, pronunciato non in limine ma dopo pieno contraddittorio, dovesse essere proposto alla Corte d'Appello e non al tribunale collegiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il provvedimento della Corte d'Appello come dichiarazione di incompetenza, pur se formalmente espresso come inammissibilità, e ha ritenuto esperibile il regolamento necessario di competenza. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, una volta ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo in composizione collegiale, la Corte d'Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, con possibilità di riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Ha invece rigettato il secondo motivo, precisando che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il decreto che dichiara inammissibile la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è reclamabile al collegio del tribunale, indipendentemente dal fatto che l'inammissibilità sia stata rilevata in limine oppure all'esito del contraddittorio, perché rileva il contenuto sostanziale della decisione e non il momento in cui essa è stata assunta. In dispositivo la Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, rimettendo le parti anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
indicato come base normativa della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
richiamato quale causa ostativa all'accesso alla procedura, per avere la debitrice determinato il sovraindebitamento con colpa grave
la Corte ne afferma l'applicazione nella versione anteriore alla riforma del 2024 e, per la disciplina previgente, la reclamabilità al collegio del tribunale del decreto di inammissibilità della domanda
richiamato come riforma che ha poi esplicitato il reclamo al collegio contro il decreto che dichiara l'assenza delle condizioni di ammissibilità
richiamato per affermare la translatio iudicii e la possibilità di riassunzione davanti al giudice competente quando l'impugnazione sia stata proposta davanti a giudice diverso
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale
il provvedimento formalmente dichiarato inammissibile è stato considerato sostanzialmente una declinatoria di competenza, quindi impugnabile con regolamento necessario di competenza
evocato nel principio sulla proposizione dell'appello davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge
richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente giurisprudenza di legittimità
art. 51 d.lgs. 12.1.2019 n. 14
menzionato nel secondo motivo di ricorso insieme all'art. 50 e all'art. 70 c.c.i.i.
menzionato nel secondo motivo di ricorso
Massime di principio
- Quando il giudice, pur usando la formula dell'inammissibilità, fonda la decisione unicamente sulla ritenuta appartenenza della controversia a un diverso giudice, il provvedimento ha natura sostanziale di declinatoria di competenza ed è impugnabile con il regolamento necessario di competenza.
- Se un'impugnazione o un reclamo è proposto davanti a un giudice diverso da quello competente, non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve operare il meccanismo della translatio iudicii con possibilità di riassunzione davanti al giudice competente, in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.
- In materia di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella disciplina previgente alla riforma del 2024, ciò che rileva ai fini del regime delle impugnazioni è il contenuto del decreto che dichiara l'inammissibilità della domanda, non il momento procedimentale in cui tale declaratoria interviene.
- La decisione che accerta la mancanza di una condizione di ammissibilità della domanda di omologazione mantiene natura e regime impugnatorio propri del decreto di inammissibilità anche se resa dopo una fase pienamente contraddittoria con i creditori opponenti.
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