Sentenza n. 3389/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15118 del 4 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 13887 del 20/06/2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, nonché il bando e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la deliberazione di ammissione dei candidati, nella parte in cui disponeva la sua non ammissione alle ulteriori fasi del concorso, la successiva deliberazione di rettifica che confermava tale esclusione, la nota con cui era stata respinta l'istanza di accesso agli atti e, in via subordinata, il bando nella parte relativa alla documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati, ove interpretato nel senso di imporre, a pena di esclusione, la produzione di ulteriore documentazione oltre all'autocertificazione del possesso dei requisiti. Nel corso del giudizio il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dal ricorrente non integrava una rinuncia rituale, poiché non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non era accompagnata da procura speciale; pertanto non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La rinuncia irrituale comportava invece, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la richiesta del ricorrente e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non accompagnata da procura speciale determina una rinuncia irrituale; essa non consente la declaratoria di estinzione, ma comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio solo se formulata secondo le modalità rituali previste dalla disposizione; in mancanza, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non corredata da procura speciale non determina l'estinzione rituale del giudizio.
- La rinuncia irrituale al ricorso comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una rinuncia irrituale, il giudice non decide nel merito i motivi di impugnazione e definisce il giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Come è indicizzato
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