Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di truffa aggravata per estinzione per prescrizione, confermando però il risarcimento dei danni in favore delle parti civili con una provvisionale di euro 20.000 per ciascuna. Le censure riguardavano omissioni e illogicita nella motivazione, la valutazione del materiale probatorio e la presunta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Successivamente il difensore ha depositato rinuncia al ricorso allegando un accordo transattivo tra il ricorrente e le parti civili; la procura legittimante la rinuncia è stata regolarizzata successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della rinuncia formulata dal ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta la somma alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia impedisce di entrare nel merito dell'impugnazione. Si ricorda che, nella pronuncia impugnata, la Corte di appello aveva già statuuto la non procedibilità per prescrizione del reato di truffa aggravata, confermando il diritto al risarcimento delle parti civili e concedendo una provvisionale di euro 20.000 immediatamente esecutiva per ciascuna, con condanna del resistente alla rifusione delle spese nel grado.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava violazione di tale norma in relazione alla motivazione; tuttavia, la Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia. Quindi non è stata fornita un'interpretazione sostanziale della norma nel dispositivo della sentenza.
principio dell'estinzione del reato per prescrizione
La Corte di appello ha ritenuto estinto il reato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione, decisione che comporta l'impossibilità di procedimento penale ma non impedisce la liquidazione del danno in favore delle parti civili; la Cassazione non ha riesaminato tale applicazione per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di entrare nel merito; il giudice può comunque condannare alle spese processuali.
- La rinuncia formalizzata tramite difensore richiede idonea procura; una rinuncia inizialmente priva di legittimazione può essere regolarizzata successivamente, ma rileva il momento e la regolarità formale dell'atto.
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue l'azione penale ma non preclude il diritto delle parti civili al risarcimento: i crediti civili possono essere confermati e liquidati anche separatamente, compresa l'eventuale provvisionale.
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo, il ricorrente può rinunciare all'impugnazione; il risultato pratico è spesso l'inammissibilità del ricorso e la chiusura del profilo impugnatorio, senza decisione sulle questioni sostanziali.
- In presenza di rinuncia non è possibile irrogare sanzioni aggiuntive (es. pagamento alla Cassa delle ammende) connesse all'esame del merito, perché il giudice non può valutare la fondatezza delle censure.
- Chi valuta la possibilità di rinunciare a un ricorso dovrebbe considerare le conseguenze: perdita dell'accesso al riesame degli atti, possibile conservazione delle obbligazioni civili già statuite e obbligo di sostenere le spese processuali.
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