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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11833/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La OMAR s.r.l. impugnava la comunicazione di irregolarità ex art.36-bis del d.P.R. n.600/1973 con la quale l'Agenzia aveva ridotto il credito d'imposta dichiarato per il 2008. In primo grado il ricorso era stato rigettato per mancata prova del credito; in appello la C.T.R. aveva ritenuto la comunicazione impugnabile ma aveva confermato la legittimità della riduzione, richiamando l'onere probatorio del contribuente. Tuttavia la vicenda era già stata oggetto di altra decisione con emissione di cartella di pagamento e la Corte ha richiamato l'ordinanza n.39303/2021, che ha accertato il passaggio in giudicato della statuizione sfavorevole alla ricorrente relativa alla cartella di pagamento (recupero di credito indebito), rendendo definitivo l'atto di riscossione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato per sopravvenuto giudicato sull'atto di riscossione emesso successivamente (cartella di pagamento divenuta definitiva). Il Collegio ha assorbito l'esame dei motivi e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 7.300 oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art.36-bis d.P.R. n.600/1973

    Consente all'Ufficio di segnalare irregolarità e ridurre crediti d'imposta; la comunicazione è impugnabile, ma l'onere di dimostrare il diritto al credito grava sul contribuente

  • art.39 d.lgs. n.112/1999

    Regola il rapporto interno tra agente della riscossione e ente impositore; la partecipazione dell'Agenzia alla lite è rilevante internamente ma non preclude l'opponibilità delle statuizioni del giudicato formatesi nei confronti dell'agente della riscossione

  • art.65 dell'ordinamento giudiziario

    Autorizza il giudice di legittimità a utilizzare corredo documentale e massime ufficiali per acquisire cognizione di giudicati esterni e prevenire contrasti tra decisioni

  • art.13 d.P.R. n.115/2002 (commi 1-bis e 1-quater)

    Prevede regole sul contributo unificato nei giudizi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Principio del ne bis in idem (richiamato in giurisprudenza)

    Usato a supporto della funzione del giudice di verifica dei giudicati esterni e della necessità di evitare contrasti tra statuizioni giudiziali

Massime di principio

  • Una comunicazione di irregolarità ex art.36-bis DPR 600/1973 è impugnabile, ma l'onere della prova circa il diritto a un credito d'imposta grava sul contribuente.
  • Se successivamente viene emessa una cartella di pagamento e la relativa decisione diviene definitiva (giudicato), il giudicato sull'atto di riscossione ha efficacia anche nei confronti dell'ente impositore e può rendere inammissibile o irrilevante un successivo ricorso avverso atti amministrativi relativi allo stesso credito.
  • La decisione favorevole all'agente della riscossione può produrre effetti anche contro l'Agenzia delle Entrate senza che la partecipazione dell'Agenzia al primo grado sia necessaria per l'opponibilità del giudicato.
  • Il giudice di legittimità può acquisire cognizione di giudicati esterni per prevenire contrasti tra decisioni e applicare il principio 'ne bis in idem'.
  • Nel caso di soccombenza la parte che perde è condannata alle spese e possono scattare ulteriori obblighi processuali (es. versamento del contributo unificato secondo art.13 DPR 115/2002).
  • Prima di promuovere un nuovo giudizio su atti connessi a crediti d'imposta è opportuno verificare l'esistenza di provvedimenti di riscossione successivi divenuti definitivi, perché possono precludere l'azione

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