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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33462/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza della Corte di appello, deducendo in sostanza l'erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico e non si confronta con la puntuale motivazione della Corte territoriale, la quale aveva congruamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della ricostruzione del fatto e delle valutazioni di merito, evidenziando altresì la genericità dei motivi di appello sul medesimo punto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche integra inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se il ricorso censura in modo puntuale e non meramente assertivo la motivazione del giudice di merito.
  • Quando il giudice di appello abbia motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la ricostruzione del fatto e le valutazioni di merito, il ricorso che non si misuri con tale argomentazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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