Sentenza n. 3042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il silenzio della Prefettura di Siena sull'istanza di assegnazione di misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in primo grado il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sull'istanza diretta all'assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell'esame della domanda di asilo. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa perché la domanda di misure di accoglienza non sarebbe stata formalizzata. In appello il ricorrente ha dedotto l'erroneità di tale valutazione, sostenendo di non aver potuto formalizzare la domanda di protezione internazionale per impedimenti opposti dalla Questura di Siena, nonostante una diffida trasmessa via PEC, e ha contestato anche il capo relativo alle spese di lite. Nel corso del giudizio di appello l'amministrazione ha comunque esaminato l'istanza e adottato un provvedimento positivo in ordine all'approntamento delle misure di accoglienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa all'illegittimità del silenzio, perché nelle more l'amministrazione aveva provveduto positivamente sull'istanza. Ha tuttavia riformato la sentenza di primo grado quanto alle spese, ritenendo fondata la pretesa originaria del ricorrente. Le circostanze relative all'impossibilità di formalizzare la domanda per fatto imputabile alla Questura non erano state contestate dall'amministrazione ed erano supportate dalla documentazione prodotta. Il Collegio ha sottolineato che le misure di accoglienza sono necessarie per soddisfare i bisogni più elementari della persona e che il loro accesso non può essere ostacolato da prassi formalistiche od ostruzionistiche. In applicazione del principio di soccombenza, l'amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori; l'importo deve essere versato al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento positivo sull'istanza determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda diretta ad accertare l'illegittimità del silenzio.
art. 133 t.u. n. 115/2002
Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico dell'amministrazione soccombente sono versate al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento positivo sull'istanza il cui esame era stato omesso determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La mancata formalizzazione di una domanda di accoglienza non può essere imputata al richiedente quando la formalizzazione sia stata impedita dall'amministrazione competente; in tale situazione, la pretesa all'esame dell'istanza e alle misure di accoglienza non può essere respinta per ragioni meramente formali.
- Le esigenze relative alle misure di accoglienza, in quanto collegate alla soddisfazione dei bisogni più elementari della persona, impongono all'amministrazione di evitare prassi formalistiche od ostruzionistiche che ne ostacolino l'accesso.
- Anche quando la sopravvenuta attività amministrativa determina la cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa originaria e il comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione.
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