Cassazione Penale, Sentenza n. 22360/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli, lamentando violazione di legge (art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione per il rigetto della rinnovazione della perizia atta a verificare la natura del credito (sostenuta non personale dal ricorrente) e il conseguente calcolo del tasso di interesse. In sostanza si chiedeva ulteriore accertamento per dimostrare che i tassi applicati fossero illegittimi o che il credito non fosse personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato non condizionato, la mancata assunzione di una prova decisiva può essere censurata in Cassazione solo se il mezzo di prova era stato formalmente richiesto e ammissibile (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d, e art. 495 c.p.p., comma 2). Il Collegio ha inoltre ritenuto superflua la rinnovazione peritale perché l'illegittimità dei tassi risultava già dalla prova raccolta e non era stata contestata specificamente. Per effetto della dichiarata inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come norma citata nel ricorso, ma la Corte non ha ritenuto che il motivo fondato su tale norma fosse efficace per sovvertire la decisione; il rilievo pratico è che le censure basate su questa disposizione, nel rito abbreviato, devono rispettare i limiti di ammissibilità delle prove.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d
Interpretato nel senso che la censura per mancata assunzione di una prova decisiva è proponibile in Cassazione solo se il mezzo di prova era stato richiesto formalmente (ossia l'ammissione doveva essere stata chiesta nell'istruzione dibattimentale); nel giudizio abbreviato non condizionato il ricorrente ha in pratica rinunciato a questo diritto probatorio, quindi la censura è inammissibile.
art. 495 cod. proc. pen., comma 2
Richiamata per spiegare che l'ammissione di mezzi di prova deve essere domandata secondo le regole dell'istruzione dibattimentale; la mancata richiesta formale di ammissione preclude la deducibilità in cassazione della mancata assunzione della prova.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato non condizionato il ricorrente che richiede il giudizio alternativo rinuncia, in via generale, al diritto a che vengano accolte ulteriori prove: quindi la mancata acquisizione di una prova non può essere sempre dedotta in Cassazione se non è stata formalmente richiesta in contraddittorio ai sensi di legge.
- Per contestare in Cassazione la mancata ammissione di una prova decisiva occorre che il mezzo di prova sia stato effettivamente chiesto e posto in ammissione nella fase istruttoria (art. 495 c.p.p. e art. 606 c.p.p.). La mera sollecitazione probatoria non è sufficiente.
- Se la Corte di merito ritiene che la questione (es. l'illegittimità dei tassi) sia già sufficientemente provata in fatto, la richiesta di perizia può essere ritenuta superflua e il suo rigetto non costituisce vizio impugnabile.
- Un ricorso dichiarato inammissibile comporta, oltre al rigetto, l'onere delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità formale dei motivi prima di proporre ricorso.
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