Cassazione Penale, Ordinanza n. 01867/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla dedotta nullità della citazione in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione l'unico motivo dedotto riguardava una pretesa nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendosi che non fosse stato notificato al difensore. La Corte ha però rilevato che dagli atti risultava la corretta notificazione in data 09/02/2024 all'avvocato indicato come difensore all'epoca; inoltre, la nomina allegata al ricorso in favore di un diverso difensore non risultava tra gli atti trasmessi e la copia prodotta non era munita di attestazione di deposito. Da ciò la manifesta infondatezza della doglianza e l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.
decreto di citazione per il giudizio di appello
la sua regolare notificazione al difensore dell'imputato esclude la nullità dedotta.
Cassa delle ammende
somma irrogata a titolo di sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dedotta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello è infondata quando dagli atti risulti la regolare notificazione al difensore effettivamente in carica all'epoca della notifica.
- La censura fondata su una diversa nomina difensiva è inidonea se tale nomina non risulta tra gli atti trasmessi o se la copia prodotta non reca attestazione di deposito, poiché il controllo di legittimità si fonda sugli atti ritualmente acquisiti.
- Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando il motivo dedotto sia manifestamente infondato sulla base della documentazione processuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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