Cassazione Penale, Ordinanza n. 12579/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a esecuzione penale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che in data 20 maggio 2025 gli aveva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., fissando il domicilio in Finale Emilia. La doglianza riguardava la conformazione delle prescrizioni: con il primo motivo si deduceva nullità per omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di essere autorizzato a recarsi periodicamente in Marocco, dove risiedono i figli minori; con il secondo motivo si denunciava violazione di legge, sostenendo che il trattamento rieducativo e l'affidamento sarebbero stati compromessi dall'impossibilità di mantenere le relazioni familiari e che vi sarebbe contraddizione tra il diniego di tale facoltà e la prescrizione relativa all'adempimento degli obblighi di assistenza familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che non fosse stata impugnata una specifica prescrizione illegittima, ma piuttosto la mancata previsione di una facoltà generalizzata di recarsi in Marocco; ha inoltre osservato che, anche in assenza di motivazione espressa, era desumibile che il Tribunale avesse escluso un'autorizzazione di carattere generale per la sua incompatibilità con il principio di necessaria territorialità dell'affidamento in prova. È stata esclusa sia la nullità per omessa motivazione sia la contraddizione con la prescrizione di assistenza familiare, potendo tale obbligo essere adempiuto anche mediante sostegno finanziario. La Corte ha precisato che eventuali visite all'estero potrebbero essere autorizzate in concreto, con provvedimento ad hoc, ove ne ricorrano specifiche necessità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'affidamento in prova al servizio sociale oggetto del provvedimento impugnato
art. 27, comma 3, Cost.
evocato quale parametro della finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
citato nel richiamo finale all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, possono essere censurate in cassazione le singole prescrizioni solo quando esse risultino concretamente incompatibili con le finalità del trattamento e con il giudizio prognostico posto a base della misura.
- Non è sufficiente dedurre l'omessa motivazione del provvedimento quando dal contenuto complessivo dell'ordinanza sia comunque desumibile la ragione del diniego, specie se l'autorizzazione richiesta avrebbe natura generale e si ponga in contrasto con il principio di territorialità dell'affidamento.
- L'obbligo di assistenza familiare previsto tra le prescrizioni della misura non implica necessariamente la possibilità di spostamenti generalizzati all'estero, potendo essere assolto anche mediante forme diverse di sostegno, tra cui quello finanziario.
- Eventuali esigenze familiari specifiche e sopravvenute possono essere soddisfatte tramite autorizzazioni puntuali e ad hoc, non mediante una previsione astratta e generalizzata di libera circolazione all'estero.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non colgono il reale contenuto della decisione impugnata e si risolvono in censure generiche o non pertinenti rispetto alla ratio del provvedimento.
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