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Parere

Parere n. 1805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/590180/R dell’8 giugno 2020 di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale 8 giugno 2020, notificato il 18 gennaio 2021, di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente aveva presentato il 16 dicembre 2016 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero l’ha respinta sulla base di elementi acquisiti da organismi istituzionali preposti alla sicurezza dello Stato, ritenendo non possibile escludere rischi per la sicurezza della Repubblica e omettendo il preavviso di rigetto per la riservatezza delle informazioni. Con quattro motivi, sostanzialmente connessi, il ricorrente ha dedotto: mancata indicazione dei motivi ostativi e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della stessa legge; insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, con pregiudizio del diritto di difesa e dell’istanza di riesame; eccesso di potere per travisamento dei fatti e arbitrarietà, sostenendo di possedere i requisiti per la cittadinanza. Ha inoltre chiesto la sospensione del decreto, senza tuttavia allegare elementi specifici sul danno grave e irreparabile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 è un atto di alta amministrazione, espressione di un potere sovrano e caratterizzato da ampia discrezionalità: non sussiste un diritto soggettivo dello straniero al suo conseguimento, e l’interesse del richiedente è recessivo rispetto agli interessi della comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato. Il sindacato è limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della coerenza e ragionevolezza della motivazione. Quanto alla motivazione, la Sezione ha ritenuto legittima una motivazione succinta, calibrata sulla delicatezza dell’istruttoria e sulla necessità di non divulgare informazioni o strumenti investigativi riservati. Nel caso concreto, l’indicazione della possibile contiguità, simpatia o vicinanza ideale o di contatto del richiedente con un movimento potenzialmente idoneo a minare interessi vitali dello Stato è stata considerata sufficiente; l’atto classificato depositato dal Ministero l’11 maggio 2026, in ottemperanza al parere interlocutorio n. 542 del 17 marzo 2026, ha inoltre corroborato le ragioni di sicurezza nazionale e l’assenza di vizi logici, valutativi o motivazionali. La censura relativa all’art. 10-bis è stata respinta: secondo la Sezione, in presenza di accertamenti concernenti la contiguità a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, il Ministero non è tenuto a comunicare il preavviso di rigetto né a rendere accessibili gli atti presupposti sottratti all’accesso per ragioni di sicurezza. Il diniego non deve esporre analiticamente le notizie che potrebbero compromettere l’attività preventiva o di controllo, essendo sufficiente rendere intellegibili le ragioni dell’esito negativo senza rivelare tutte le valutazioni interne. Le censure relative all’avvio del procedimento, alla carenza istruttoria e al travisamento non hanno quindi condotto all’annullamento del provvedimento. Il ricorso straordinario è stato respinto; la richiesta cautelare era stata formulata con generiche formule di stile e senza dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile.

Osservazioni

Primo motivo - Motivazione del diniego e preavviso di rigetto

La censura è respinta. In materia di concessione della cittadinanza fondata su informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale è legittima una motivazione attenuata, purché consenta di comprendere le ragioni del diniego; non è necessario divulgare analiticamente le informazioni riservate o le valutazioni interne. Il preavviso di rigetto può essere omesso quando la divulgazione delle ragioni ostative pregiudicherebbe la sicurezza dello Stato.

Secondo motivo - Comunicazione di avvio del procedimento

La censura è respinta nel quadro della valutazione complessiva dei motivi. La Sezione ha ritenuto prevalenti la riservatezza dell’istruttoria e le esigenze di sicurezza nazionale che caratterizzano il procedimento di concessione della cittadinanza.

Terzo motivo - Istruttoria, motivazione e diritto di difesa

La censura è respinta. L’atto classificato depositato dal Ministero l’11 maggio 2026 ha corroborato la sussistenza di ragioni di sicurezza nazionale e l’applicazione di criteri di cautela senza vizi logici, valutativi o motivazionali. La motivazione, pur succinta, rende intellegibili le ragioni del diniego e non deve esporre elementi la cui divulgazione possa compromettere l’attività preventiva o di controllo.

Quarto motivo - Eccesso di potere e possesso dei requisiti per la cittadinanza

La censura è respinta. La domanda di cittadinanza non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo alla concessione; l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e può valutare, con criteri di cautela, la compatibilità del richiedente con gli interessi vitali dello Stato. Il sindacato resta circoscritto alla sufficienza dell’istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla ragionevolezza della motivazione; gli elementi acquisiti non hanno evidenziato vizi in tali profili.

Istanza cautelare

Il ricorrente ha formulato generiche allegazioni senza dimostrare un danno grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    Per orientamento giurisprudenziale costante e consolidato, il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n.91 del 1992, è un atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato dall’interesse pubblico sotteso alla sua adozione e dallo “status illesae dignitatis” sia morale che civile del richiedente.

    La concessione è un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, subordinato all’interesse pubblico e alla valutazione della posizione morale e civile del richiedente; lo straniero non vanta un diritto soggettivo al conseguimento della cittadinanza.

  • artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990

    Considerate le indicate caratteristiche di delicatezza e riservatezza dell’istruttoria in tema di concessione della cittadinanza e della suddetta cautela alla base delle relative statuizioni, nel provvedimento impugnato non emerge alcuna laconicità nella motivazione esternata.

    Nel procedimento di cittadinanza connotato da esigenze di sicurezza e riservatezza, gli ordinari obblighi di partecipazione e trasparenza vanno coordinati con la tutela degli interessi pubblici coinvolti; nel caso esaminato le censure procedimentali non hanno comportato l’illegittimità del diniego.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Risulta, altresì, priva di fondamento giuridico l’asserita violazione dell’art. 10-bis, della legge n.241 del 1990. Quando il richiedente, in base ad accertamenti esperiti, risulti contiguo a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, il diniego alla concessione della cittadinanza italiana è pienamente legittimo senza che il Ministero sia tenuto a concedere l’accesso agli atti presupposti, in quanto la fattispecie è espressamente individuata nell’elenco degli atti sottratti al diritto di accesso.

    In presenza di elementi che collegano il richiedente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, le esigenze di sicurezza e la sottrazione degli atti presupposti all’accesso giustificano l’omissione del preavviso di rigetto e la mancata divulgazione delle informazioni riservate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, a tutela dei loro diritti o della loro dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.

    La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e degli eventuali terzi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 è un atto di alta amministrazione e non costituisce un diritto soggettivo dello straniero; l’amministrazione può svolgere una valutazione ampiamente discrezionale, orientata all’interesse pubblico e alla sicurezza nazionale.
  • Il sindacato sulla valutazione discrezionale in materia di cittadinanza resta estrinseco e formale: verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituirsi all’apprezzamento amministrativo.
  • Quando la divulgazione di informazioni o di strumenti istruttori può pregiudicare la sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza può essere assolto in forma attenuata, purché il provvedimento renda comunque intellegibili le ragioni dell’esito negativo.
  • In presenza di accertamenti relativi alla contiguità del richiedente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, non è necessario esporre analiticamente le notizie riservate né le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità; le esigenze di sicurezza possono giustificare la mancata ostensione degli atti presupposti e l’omissione del preavviso di rigetto.
  • Il diniego di cittadinanza non preclude al richiedente la possibilità di ripresentare l’istanza alla luce di eventuali elementi successivi favorevoli alla sua posizione.

Diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha concluso per il rigetto.

Fatti e motivi del ricorso

La domanda era stata presentata il 16 dicembre 2016. Il decreto di diniego, dell’8 giugno 2020, è stato notificato il 18 gennaio 2021. Il Ministero ha fondato il rigetto su elementi raccolti da organismi istituzionali preposti alla sicurezza dello Stato, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica; per la riservatezza di tali elementi non è stato comunicato il preavviso previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Il ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure: mancata indicazione dei motivi ostativi e violazione dell’art. 10-bis; omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990; carenze di motivazione e istruttoria, con pregiudizio della difesa e della possibilità di chiedere il riesame; eccesso di potere per travisamento e arbitrarietà, sostenendo di possedere i requisiti per ottenere la cittadinanza. La domanda cautelare era accompagnata da allegazioni generiche, senza dimostrazione del danno grave e irreparabile.

Istruttoria integrativa e quadro della discrezionalità

La Sezione, con parere interlocutorio n. 542 del 17 marzo 2026, aveva richiesto al Ministero una nota che illustrasse sinteticamente gli elementi emersi e chiarisse la classificazione dei documenti riservati, preservandone la riservatezza. Il Ministero ha depositato un atto classificato l’11 maggio 2026.

La Sezione ha richiamato l’indirizzo secondo cui la concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione, espressione di un potere sovrano e subordinato all’interesse pubblico. Non esiste un diritto soggettivo dello straniero a ottenere la cittadinanza. L’amministrazione deve valutare, oltre ai presupposti della domanda, l’integrazione del richiedente, la condotta, le condizioni personali, familiari ed economico-patrimoniali e la compatibilità della sua posizione con gli interessi della comunità nazionale.

Il controllo del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.

Motivazione riservata e partecipazione procedimentale

La delicatezza delle istruttorie di sicurezza giustifica un’assoluzione attenuata dell’obbligo di motivazione quando una divulgazione più ampia potrebbe compromettere la riservatezza delle fonti, delle informazioni o delle attività preventive. Nel caso concreto, la Sezione ha giudicato sufficiente l’indicazione della possibile contiguità, simpatia, vicinanza ideale o contatto del richiedente con un movimento potenzialmente in grado di minare interessi vitali dello Stato.

Il contenuto dell’atto classificato depositato dal Ministero ha corroborato la sussistenza delle ragioni di sicurezza nazionale e ha consentito alla Sezione di ritenere che i criteri di cautela fossero stati applicati senza vizi logici, valutativi o motivazionali. Il diniego non doveva riportare analiticamente le notizie suscettibili di compromettere l’attività preventiva o di controllo: era sufficiente che rendesse intellegibili le ragioni dell’esito negativo.

La Sezione ha quindi respinto la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ritenendo che, quando gli accertamenti riguardano la contiguità a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica, le esigenze di sicurezza e la sottrazione degli atti presupposti all’accesso giustificano la mancata comunicazione del preavviso e la non divulgazione delle informazioni riservate. Le ulteriori censure procedimentali e quelle di travisamento sono state respinte nell’ambito della valutazione complessiva, alla luce della documentazione acquisita e dei limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario deve essere respinto. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali terzi, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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