Cassazione Penale, Ordinanza n. 13894/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per i reati ascritti. I primi due motivi contestavano l'affermazione di responsabilità e miravano a una rivalutazione del merito, sostenendo una lettura alternativa delle fonti di prova e denunciando un preteso travisamento della prova, in particolare in relazione alla credibilità della persona offesa, alle considerazioni sul comportamento di un testimone e all'analisi del traffico telefonico. Un ulteriore motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata specifica giustificazione della pena. La Corte ha ritenuto i primi motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; quanto al terzo motivo, ha osservato che la pena per il reato in continuazione era stata determinata in misura molto inferiore al medio edittale, sicché era sufficiente il giudizio di congruità espresso in sentenza senza ulteriore motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla natura meramente reiterativa e di merito delle censure relative alla responsabilità e sull'adeguatezza della motivazione in punto pena, ritenuta sufficiente perché la sanzione applicata era ben al di sotto del medio edittale.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o travisamento della prova, chiedano in realtà una nuova valutazione del merito e delle fonti probatorie.
- La deduzione di travisamento della prova non può tradursi in una mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
- Quando la pena per il reato giudicato in continuazione è determinata in misura sensibilmente inferiore al medio edittale, il giudice può soddisfare l'obbligo motivazionale con un giudizio sintetico di congruità, senza una specifica e analitica giustificazione ulteriori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →