Ordinanza n. 141/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Olbia - Settore pianificazione e gestione del territorio ad oggetto “Provvedimento di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di permesso di costruire”; - del rapporto e verbale di sopralluogo del 14 agosto 2025, prot. n. 15375.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di un chiosco bar e opere accessorie realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, nonché rapporto e verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che ha ingiunto la demolizione di un chiosco bar ligneo, di una torretta di avvistamento, di una pergola e di due tettoie, una delle quali dotata di pannelli fotovoltaici. Le opere erano collocate su area demaniale marittima sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata a elevato rischio idrogeologico. La ricorrente gestiva presso il chiosco un’attività di somministrazione sulla base di un titolo abilitativo e aveva presentato una dichiarazione autocertificativa relativa a un manufatto precario, da rimuovere alla cessazione delle necessità e comunque entro un periodo di utilizzazione non superiore a 120 giorni. Il Comune aveva inoltre adottato precedenti provvedimenti, non impugnati, con cui aveva dichiarato l’inefficacia del titolo abilitativo per la somministrazione, ordinato la cessazione dell’attività e dichiarato inefficace un’ulteriore dichiarazione relativa a una passerella e a un’area parcheggi. Il testo non espone specifici motivi di ricorso articolati dalla società, ma la domanda cautelare presuppone la contestazione della legittimità dell’ordine di demolizione e degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, riservando ogni valutazione sull’eventuale inammissibilità del ricorso. In sede di sommario esame, ha ritenuto che le opere, realizzate in area paesaggisticamente vincolata e a elevato rischio idrogeologico, fossero prive di titolo edilizio e soggette alla sanzione ripristinatoria, applicabile anche ai manufatti realizzati in difformità o in assenza di SCIA quando contrastanti con la disciplina urbanistico-edilizia. La dichiarazione autocertificativa del 2023 non è stata ritenuta idonea a costituire titolo per la permanenza e l’utilizzazione annuale del chiosco, poiché l’interessato avrebbe dovuto presentare annualmente una nuova istanza, previa rimozione delle opere dell’anno precedente. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui il legittimo esercizio di un’attività commerciale è subordinato, per tutta la sua durata, alla perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali, con conseguente potere-dovere dell’amministrazione di inibire l’attività svolta in locali abusivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 1, lett. l, l.r. n. 23/1985
"Scia ex art. 10-bis, comma 1, lettera l, della L.R. n. 23/1985"
Il Comune aveva ritenuto il chiosco realizzato in assenza della prescritta SCIA; il provvedimento cautelare considera conseguentemente la mancanza del titolo edilizio rilevante ai fini della sanzione ripristinatoria.
Richiamati nel precedente provvedimento comunale relativo alla dichiarazione di inefficacia della d.u.a. per la passerella e l’area parcheggi e alla decadenza dai benefici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- I manufatti realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e privi di titolo edilizio sono soggetti alla sanzione ripristinatoria della demolizione; la medesima conseguenza può applicarsi ai manufatti realizzati in difformità o in assenza di SCIA quando risultino incompatibili con la disciplina urbanistico-edilizia.
- Una dichiarazione relativa a un manufatto precario, soggetto a rimozione alla cessazione delle necessità e comunque a un periodo massimo di utilizzazione, non legittima la permanenza dell’opera oltre tale periodo né il suo utilizzo continuativo senza il rinnovo del titolo secondo le modalità prescritte dall’amministrazione.
- Il legittimo esercizio di un’attività commerciale nei locali o manufatti destinati alla sua gestione presuppone non solo la regolarità urbanistico-edilizia iniziale, ma anche la sua perdurante sussistenza durante l’intero svolgimento dell’attività; accertata l’abusività delle opere, l’amministrazione ha il potere-dovere di inibire l’attività commerciale.
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