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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09621/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due comproprietari di un terreno, dopo aver ottenuto dal comune un permesso di costruire per un impianto produttivo e aver ultimato l’opera, ricevevano successivamente comunicazione dell’avvenuta occupazione d’urgenza dell’area nell’ambito di una procedura espropriativa. Sostenevano che il permesso fosse stato rilasciato illegittimamente e che, per tale ragione, l’indennizzo espropriativo non avesse considerato il valore del manufatto realizzato, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il tribunale respingeva la domanda e la corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di non aver avuto conoscenza legale dell’avvio del procedimento espropriativo perché l’avviso era generico e privo di indicazioni catastali; 2) omesso esame del fatto di aver impugnato gli atti espropriativi davanti al giudice amministrativo; 3) omesso esame e violazione di norme in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, buona fede e responsabilità aquiliana, assumendo che per il risarcimento bastasse l’illegittimità dell’atto e la condotta omissiva/colposa dell’ente, senza necessità di un previo annullamento del permesso; 4) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna alle spese in favore del terzo chiamato e, soprattutto, la liquidazione della fase istruttoria/trattazione e decisionale in assenza di effettiva attività processuale del terzo nel grado di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo i vizi di motivazione non deducibili in presenza di doppia conforme e, nel merito, ha condiviso la ratio della corte territoriale: il danno non era causalmente imputabile al rilascio del permesso perché mancava un affidamento incolpevole dei privati, i quali erano consapevoli o comunque in grado di conoscere la situazione espropriativa e quindi avrebbero dovuto evitare spese non indennizzabili. Ha invece accolto la seconda censura contenuta nel quarto motivo, limitatamente alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione in favore del terzo chiamato, perché tale fase non era stata effettivamente svolta in appello; per il resto ha confermato il principio della debenza delle spese anche al terzo legittimamente chiamato in causa. La sentenza d’appello è stata cassata solo sul capo delle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha ridotto la condanna alle spese di appello a euro 9.991 oltre accessori e spese generali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione contro una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado con la medesima ratio sui medesimi fatti, ossia in caso di doppia conforme, restando esperibili solo i motivi consentiti dalla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti come parametro violato per contestare la valutazione delle prove e l’omesso esame di fatti storici; la Corte reputa la censura inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 28 Cost.

    È evocato dai ricorrenti a sostegno della responsabilità civile della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari, ma la Corte ribadisce che ciò non basta a fondare il risarcimento se manca un affidamento incolpevole causalmente rilevante.

  • art. 37 Cost.

    È menzionato dai ricorrenti insieme ad altre norme costituzionali, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma ratio decisoria.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato in collegamento con buona fede e correttezza; la Corte valorizza il principio solo nel senso che il provvedimento ampliativo può generare affidamento risarcibile se il destinatario lo abbia ricevuto in modo incolpevole.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede non solo l’illegittimità della condotta, ma anche un danno causalmente derivante dall’affidamento incolpevole ingenerato nel privato.

  • art. 2947 c.c.

    È stato eccepito dal terzo chiamato in primo grado come prescrizione del diritto al risarcimento, ma nel testo non risulta essere stato decisivo ai fini della decisione di legittimità.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassando limitatamente al capo delle spese, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.m. 55/2014

    art. 4, quinto comma, lett. c)

    La fase istruttoria e/o di trattazione può essere liquidata solo se effettivamente svolta; in mancanza di specifiche attività, la relativa voce non va riconosciuta.

  • d.m. 147/2022

    È richiamato come aggiornamento del d.m. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 32 TU

    È evocato nel ragionamento della Corte per affermare che i privati, conoscendo o dovendo conoscere l’espropriazione, avrebbero dovuto astenersi da spese non indennizzabili.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per provvedimenti ampliativi illegittimi, non è sufficiente allegare l’illegittimità dell’atto: occorre dimostrare che esso abbia ingenerato un affidamento incolpevole e che tale affidamento sia stato causalmente determinante del danno.
  • L’affidamento non è risarcibile quando il destinatario del provvedimento poteva o doveva rendersi conto della mancanza dei presupposti per il suo rilascio o della probabile rimozione dell’atto; in tal caso le spese sostenute sono imputabili a condotta imprudente del privato.
  • Nel giudizio di cassazione contro una doppia conforme non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali in favore del terzo legittimamente chiamato in causa non dipende dall’esistenza di una domanda proposta direttamente contro di lui, ma dalla soccombenza complessiva della parte che ha dato causa al giudizio.
  • La voce di compenso relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione può essere riconosciuta solo se la fase sia stata effettivamente svolta; in assenza di attività processuale concreta, la liquidazione di tale voce è indebita.
  • Quando la cassazione investe solo il capo delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rideterminare direttamente l’importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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