Cassazione Penale, Sentenza n. 28645/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia (9/01/2025) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Diego De Glaudi per plurimi reati (furti con utilizzo di materiale esplodente ai danni di sportelli ATM e uffici postali - capi 1-5; ricettazione - capo 6; associazione per delinquere - capo 7). I difensori hanno proposto due motivi: 1) perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dalla declaratoria di incompetenza del GIP presso il Tribunale di Ivrea; 2) vizio di motivazione sull'esigenza cautelare, contestando la mancanza di prova dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorrente, con dichiarazione del 30/05/2025 sottoscritta da lui e dai difensori, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 591 comma 1 lett. d) c.p.p., procedendo d'ufficio alla declaratoria di inammissibilità. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma i-ter, disp. ltt. c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma in riferimento all'ordinanza del GIP che ha adottato la custodia cautelare; nel testo compare come riferimento formale all'atto di applicazione della misura cautelare
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
individua l'esigenza cautelare invocata dal GIP e dal Tribunale del riesame, ossia la necessità di impedire la reiterazione di reati; la Corte non ha esaminato nel merito la fondatezza di tale accertamento poiché il ricorso è stato rinunciato
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
previene l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia da parte del ricorrente; la Corte lo ha applicato per dichiarare l'inammissibilità
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria d'ufficio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte lo ha invocato unitamente all'art. 591 per decidere de plano
stabilisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; applicata dalla Corte per fissare l'ammontare (euro 500)
art. 94 comma i-ter disp. ltt. Cod. Proc. Pen.
norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La rinuncia espressa e sottoscritta dal ricorrente comporta, di regola, l'inammissibilità del gravame e la cessazione dell'interesse alla decisione: la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano.
- Quando il ricorrente rinuncia al gravame, la conseguenza pratica è spesso la condanna alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; pertanto la rinuncia comporta rischi economici che vanno valutati strategicamente.
- Se si contesta la custodia cautelare per decorso di termini o perdita di efficacia, occorre produrre chiara documentazione e argomentazione processuale prima di eventuale rinuncia: senza il prosieguo del ricorso la Corte non entra nel merito delle censure sostanziali.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari la motivazione deve affrontare specificamente l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e valutare alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico); tali censure devono essere illustrate nel ricorso perché la Corte possa decidere sul merito.
- La declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata d'ufficio; pertanto, se il ricorrente intende evitare la perdita del diritto di merito, deve astenersi dal rinunciare prima della decisione o valutare soluzioni alternative (es. transazione processuale o istanze sostitutive) con i difensori.
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