Cassazione Penale, Sentenza n. 28212/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, in relazione ai fatti della notte del 21/08/2022 all'esterno della discoteca Piper di Verona. Il ricorrente contestava la qualificazione della condotta come tentato omicidio (anziché lesioni personali): sosteneva che le ferite erano superficiali, la prognosi di pochi giorni, dimissione rapida dall'ospedale con codice verde, arma di piccole dimensioni, assenza di lesioni a organi vitali e la superiorità numerica degli aggrediti; inoltre contestava la sussistenza della premeditazione, ritenendo l'azione avvenuta in situazione concitata e a breve distanza temporale dal litigio, senza un apprezzabile intervallo per una ponderata riflessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Venezia, perché il giudice a quo non ha adeguatamente chiarito o motivato profili fattuali rilevanti per la qualificazione giuridica (superiorità numerica e se gli aggrediti fossero armati; caratteristiche dell'arma; contenuto degli esami medici e referto; distinzione tra lesioni da coltello e lesioni da corpi contundenti). La Corte ha inoltre rilevato un errore di diritto nel ravvisare il dolo eventuale in rapporto al tentativo e una contraddizione nell'accertamento della premeditazione in presenza di fasi concitate e breve successione temporale. Disposti gli adempimenti di rito e il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente al Procuratore Generale di formulare conclusioni scritte; nella procedura il PG ha chiesto per iscritto la declaratoria di inammissibilita', ed il richiamo giustifica l'uso delle conclusioni inviate per iscritto alla Corte.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Richiamata per gli adempimenti che la cancelleria deve eseguire dopo la pronuncia della Corte (richiami formali relativi all'esecuzione della decisione).
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Individua la competenza per l'adozione di provvedimenti cautelari e le norme sul riesame: richiamato per la rinuncia al giudizio e per il rinvio al Tribunale del riesame competente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 25114 del 31/3/2010 (Visamara)
Principio richiamato dalla Corte secondo cui vi e' incompatibilita' concettuale tra il dolo eventuale e il tentativo: il mero dolo eventuale non giustifica la sussunzione nel tentato omicidio senza adeguata motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015 (Procacci)
Richiama il principio secondo cui l'aggravante della premeditazione richiede un apprezzabile intervallo temporale che consenta la ponderazione e il possibile ripensamento; in assenza di tale intervallo non puo' essere agevolmente ritenuta la premeditazione.
Massime di principio
- Per qualificare una condotta come tentato omicidio e non come lesioni, il giudice deve motivare puntualmente gli elementi fattuali che indicano 'animus necandi' (es. profondita' e collocazione delle ferite, caratteristiche dell'arma, esiti clinici e prognosi).
- Non e' sufficiente un'affermazione generale sull'uso di un'arma o sulla pluriplita' dei colpi: la motivazione deve distinguere chiaramente quali lesioni sono compatibili con un'azione potenzialmente letale e quali no.
- La qualificazione basata sul dolo eventuale richiede cautela: secondo la giurisprudenza, il dolo eventuale e il tentativo non sono concettualmente sovrapponibili e non possono sostituirsi a una motivazione probatoria che evidenzi la volonta' di uccidere.
- Per riconoscere la premeditazione occorre accertare un apprezzabile intervallo di tempo e una capacita' di ponderazione che permetta il ripensamento; atti avvenuti in rapida successione e in stato di concitazione richiedono una motivazione approfondita prima di ritenere la premeditazione.
- Il Tribunale deve esaminare e riportare gli esami medici e i referti nella motivazione quando tali elementi sono centrali per la qualificazione della fattispecie (perizia, referti, prognosi, correlazione tra arma e lesioni).
- La presenza di circostanze come la superiorita' numerica degli aggrediti o il fatto che fossero armati sono elementi fattuali rilevanti che il giudice deve valutare e rendere espliciti nella motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28013/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28014/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28015/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28016/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2023 del 28/06/2023
- Sentenza penale · 28 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28018/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →