Cassazione Penale, Sentenza n. 37639/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura coercitiva ai sensi dell'art. 714 c.p.p., avanzata in vista dell'estradizione processuale promossa dalla Repubblica dell'Uruguay per il reato di omicidio pluriaggravato commesso nel 1975. Il ricorso denunciava violazione di legge per errata valutazione del pericolo di fuga e della presenza dell'estradando nel territorio italiano: secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe valutato correttamente elementi concreti (radicamento e successivo improvviso allontanamento da Battipaglia, mantenimento della residenza anagrafica e utenza cellulare attiva) che indicano la volontà e la possibilità di sottrarsi alla consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di appello come apparentemente insufficiente: pur avendo la Corte di merito individuato elementi di radicamento in Italia, ha omesso di valutare adeguatamente l'elemento dell'improvviso allontanamento (irreperibilità dal 2023) correlato all'evoluzione del procedimento uruguaiano, elemento potenzialmente decisivo sul pericolo di fuga. Al contempo la Suprema Corte ha precisato i principi applicabili circa il pericolo di fuga (valutazione prognostica ancorata a elementi concreti e personalità dell'estradando) e la questione della presenza sul territorio (la certezza dell'allontanamento esclude la procedibilità; l'incertezza non la esclude). Conseguentemente è stata annullata l'ordinanza impugnata e disposta la restituzione del fascicolo ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno per una nuova valutazione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Regola il presupposto per l'applicazione di misure coercitive in materia di estradizione; il pericolo di fuga deve essere valutato in funzione della possibilità che l'estradando si allontani dal territorio dello Stato e impedisca la consegna.
art. 701, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza territoriale in relazione alla residenza del soggetto; la Corte ha ritenuto che per Parisi la competenza spettasse alla Corte di appello di Salerno in quanto la residenza anagrafica risultava Battipaglia.
Consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari nell'ambito dell'estradizione per il solo vizio di violazione di legge; la Corte ha incluso nella violazione di legge anche motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per valutazioni prognostiche sul pericolo di fuga nelle misure cautelari; sottolinea la necessità di un giudizio concreto e proporzionato.
Articoli 13, 3 e 101 Cost.
Principi costituzionali richiamati: tutela della libertà personale (art.13), divieto di trattamenti discriminatori o ingiustificati (art.3) e criteri del processo equo e ruolo del giudice (art.101); utilizzati per argomentare il divieto di automatismi nella limitazione della libertà dell'estradando.
Legge n. 151 del 2019 (ratifica Trattato di estradizione Italia-Uruguay 1927), art. 1
La persona che si trova sul proprio territorio "a consegnarsi reciprocamente [...] le persone che si trovano sul proprio territorio"
Sottolinea il presupposto della presenza sul territorio dello Stato richiesto quale condizione per la esecuzione dell'estradizione; la Corte ha precisato che la certezza dell'allontanamento impedisce la procedibilità, mentre la mera incertezza non necessariamente la esclude.
Art. 12 della legge di ratifica / Trattato (richiami su arresto provvisorio e urgenza)
La norma disciplina l'arresto provvisorio nei casi di urgenza e il termine di 60 giorni per la richiesta formale da parte dell'Autorità centrale; la Corte ha osservato che le disposizioni relative all'arresto provvisorio non si applicano se non vi è stato arresto effettivo, perciò il precedente rigetto dell'arresto non impedisce in astratto la valutazione della misura cautelare.
Regolamento Interpol, art. 82 (richiamato)
Il richiamo evidenzia che la 'localizzazione' nelle note operative non equivale a certezza giuridica della presenza sul territorio, ma è una segnalazione operativa che favorisce la cooperazione internazionale; quindi l'assenza di aggiornamento della red notice non è di per sé decisiva.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga in materia di estradizione va valutato con giudizio prognostico individualizzato ancorato a elementi concreti e specifici della vita dell'estradando (radicamento, comportamento, tempistica dell'allontanamento).
- La mera esistenza di una residenza anagrafica o di contatti residuali non esclude automaticamente il pericolo di fuga se vi sono fatti concreti che indicano un allontanamento volontario e correlato all'evoluzione del procedimento estero.
- La certezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato comporta l'impossibilità giuridica e fattuale di procedere all'estradizione; invece una presenza incerta non impedisce in sé la valutazione della misura cautelare.
- Un precedente rigetto di arresto provvisorio non costituisce in assoluto un impedimento al proseguimento della procedura estradizionale né all'adozione di misure coercitive successive, quando ricorrano nuovi o meglio valutati elementi di rischio di fuga.
- Le note operative internazionali (es. red notice/interpol) e la mancata loro modifica non sostituiscono la valutazione giuridica della presenza fisica; sono elementi operativi ma non prove definitive di localizzazione.
- La competenza territoriale deve essere valutata secondo la legge processuale (residenza del soggetto), e contestazioni meramente residuali vanno sollevate tempestivamente nei gradi competenti.
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