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Ordinanza

Ordinanza n. 2622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza non definitiva n. 00856/2025 e della sentenza n. 00594/2026, rese tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima).

Giustizia amministrativa202604977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza non definitiva del TAR Toscana, Sezione I, e successiva sentenza del medesimo TAR, oggetto di appello, con domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della decisione di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello contro una sentenza non definitiva e una successiva sentenza del TAR Toscana che avevano accolto il ricorso della parte privata. In sede cautelare il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, deducendo un pregiudizio derivante dalla sua immediata esecuzione. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dell'atto originariamente contestato né specifiche censure contro la sentenza di primo grado; la decisione riguarda esclusivamente il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha ritenuto insussistente il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio lamentato dal Ministero, poiché il danno aveva natura patrimoniale, valore contenuto e non risultava provata l'insolvenza della parte appellata. La parte appellata aveva inoltre fornito puntuali informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro, oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata valutata con riguardo ai presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza; l'istanza è stata rigettata per la mancata dimostrazione di un pregiudizio irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, un pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale non è di regola irreparabile quando abbia valore contenuto e non sia dimostrata l'insolvenza della parte nei cui confronti dovrebbe essere eseguita la sentenza.
  • La parte che chiede la sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza deve fornire una prova concreta dell'irreparabilità del pregiudizio; la mera allegazione di un esborso patrimoniale non è sufficiente.
  • La prova, da parte dell'appellato, di una situazione reddituale e patrimoniale puntualmente documentata può escludere il periculum in mora prospettato dall'appellante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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