Cassazione Penale, Ordinanza n. 05638/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia formalizzata dal procuratore speciale del ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, secondo la misura equitativamente determinata nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 3 ottobre 2024. Prima della decisione, il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 28 gennaio 2025. La Corte rileva che tale rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente intervenuta tramite procuratore speciale, comporta l'inammissibilità del gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia prescinde dall'esame dei motivi originari di impugnazione.
Come è indicizzato
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