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Sentenza

Sentenza del 19/12/2017 n. 2581 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di documentazione extracontabile - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento fondato su documentazione extracontabile, costituita dalla cosiddetta "contabilità in nero": appunti personali, annotazioni e informazioni riferibili all'attività d'impresa. La questione riguardava se tali documenti potessero costituire elementi indiziari sufficienti per la rettifica del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sulla documentazione extracontabile. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, gli appunti e le annotazioni dell'imprenditore possono avere valore indiziario, purché presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tali documenti rientrano, in senso sostanziale, tra le scritture contabili rilevanti ai sensi dell'art. 2709 cod. civ. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria idonea a superare le risultanze della contabilità in nero.

Norme richiamate

  • Art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli elementi indiziari devono essere dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di elementi extracontabili, quando questi siano sufficientemente gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 2709 cod. civ.

    La nozione di scrittura contabile può comprendere, in senso sostanziale, anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d'impresa oppure rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.

  • S.C., sentenza 12 febbraio 2010, n. 3388

    La Corte di cassazione ha affermato che la cosiddetta contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario e che, una volta prodotta dall'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare il contrario.

Massime di principio

  • Un accertamento fiscale può essere fondato anche su documentazione non ufficiale o non inserita nella contabilità ordinaria, come agende, appunti, prospetti interni e annotazioni personali dell'imprenditore.
  • La documentazione extracontabile non è automaticamente decisiva: deve presentare elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti e deve essere collegata all'attività economica accertata.
  • Quando gli appunti sono attribuibili al contribuente e contengono dati quantitativi o monetari riferibili a operazioni d'impresa, possono avere valore analogo a quello delle scritture contabili.
  • In presenza di una contabilità in nero attendibile, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire spiegazioni e documenti concreti per dimostrare che le annotazioni non rappresentano ricavi o operazioni effettive.
  • La mera contestazione generica dell'autenticità o del significato degli appunti, senza una prova contraria specifica, normalmente non è sufficiente a superare l'accertamento.

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