Sentenza del 19/12/2017 n. 2581 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sulla base di documentazione extracontabile - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento fondato su documentazione extracontabile, costituita dalla cosiddetta "contabilità in nero": appunti personali, annotazioni e informazioni riferibili all'attività d'impresa. La questione riguardava se tali documenti potessero costituire elementi indiziari sufficienti per la rettifica del reddito ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sulla documentazione extracontabile. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, gli appunti e le annotazioni dell'imprenditore possono avere valore indiziario, purché presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tali documenti rientrano, in senso sostanziale, tra le scritture contabili rilevanti ai sensi dell'art. 2709 cod. civ. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria idonea a superare le risultanze della contabilità in nero.
Norme richiamate
Art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli elementi indiziari devono essere dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito anche sulla base di elementi extracontabili, quando questi siano sufficientemente gravi, precisi e concordanti.
La nozione di scrittura contabile può comprendere, in senso sostanziale, anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d'impresa oppure rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.
S.C., sentenza 12 febbraio 2010, n. 3388
La Corte di cassazione ha affermato che la cosiddetta contabilità in nero costituisce un valido elemento indiziario e che, una volta prodotta dall'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare il contrario.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale può essere fondato anche su documentazione non ufficiale o non inserita nella contabilità ordinaria, come agende, appunti, prospetti interni e annotazioni personali dell'imprenditore.
- La documentazione extracontabile non è automaticamente decisiva: deve presentare elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti e deve essere collegata all'attività economica accertata.
- Quando gli appunti sono attribuibili al contribuente e contengono dati quantitativi o monetari riferibili a operazioni d'impresa, possono avere valore analogo a quello delle scritture contabili.
- In presenza di una contabilità in nero attendibile, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire spiegazioni e documenti concreti per dimostrare che le annotazioni non rappresentano ricavi o operazioni effettive.
- La mera contestazione generica dell'autenticità o del significato degli appunti, senza una prova contraria specifica, normalmente non è sufficiente a superare l'accertamento.
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