Sentenza del 19/12/2017 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Como
Iscrizione di ipoteca su beni conferiti in fondo patrimoniale - Mancata prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima. Il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, da solo, non impedisce l'iscrizione dell'ipoteca. Il debitore o proprietario deve dimostrare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari, sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente. In mancanza di tale prova, la tutela prevista per i beni del fondo patrimoniale non può essere invocata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca su beni conferiti in un fondo patrimoniale, ritenendo che tali beni fossero protetti rispetto al debito tributario. La contestazione, tuttavia, si è limitata alla presenza del vincolo del fondo patrimoniale, senza allegare e provare che il debito fosse stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.
Norme richiamate
Articolo 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma non attribuisce ai beni conferiti nel fondo patrimoniale una protezione assoluta. L'esecuzione o la garanzia sui beni può essere impedita solo quando il debito sia estraneo ai bisogni familiari e il creditore fosse consapevole di tale estraneità. L'onere di allegare e provare questi presupposti grava su chi contesta l'azione del creditore.
Massime di principio
- Il semplice conferimento di un bene in un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'iscrizione di ipoteca o l'esecuzione forzata.
- Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia; non è sufficiente richiamare l'esistenza del fondo.
- Deve essere dimostrato anche che il creditore conosceva, o non poteva ignorare, l'estraneità del debito rispetto alle esigenze familiari.
- Nei debiti tributari occorre esaminare la finalità concreta dell'obbligazione e il collegamento con i bisogni della famiglia, valutando la situazione al momento in cui il debito è sorto.
- In assenza di prova completa su entrambi i presupposti, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale tende a essere considerata legittima.
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