Sentenza del 19/12/2017 n. 5458 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Presunzione di evasione ex art. 12 d.l. 78/2009 - Natura sostanziale - Irretroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l'art. 12 del d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e, pertanto, non può essere applicato retroattivamente. L'eventuale presunzione non è utilizzabile per contestare annualità precedenti all'entrata in vigore della norma, in conformità con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 11 delle preleggi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, norma che introduce una presunzione di evasione o di sottrazione imponibile per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La questione riguarda la natura sostanziale della disposizione: poiché essa incide sull'onere della prova e sulla posizione sostanziale del contribuente, non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione introduce una presunzione relativa alle attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Avendo natura sostanziale, non può essere applicata a fatti o periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 24 della Costituzione
Il principio del diritto di difesa impedisce l'applicazione retroattiva di una presunzione sostanziale che renda più gravosa la posizione probatoria del contribuente per periodi precedenti.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
La legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione compatibile con i principi dell'ordinamento. La norma è stata utilizzata per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una presunzione, modifica l'onere della prova o aggrava la posizione sostanziale del contribuente ha natura sostanziale e, in linea generale, non può essere applicata retroattivamente.
- Per contestare attività estere o disponibilità in paradisi fiscali occorre verificare quale fosse la disciplina vigente nel periodo d'imposta oggetto di accertamento; una presunzione introdotta successivamente non può essere utilizzata per annualità anteriori.
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra norme meramente procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali o presuntive, soggette al principio di irretroattività.
- L'irretroattività non esclude necessariamente ogni accertamento relativo a periodi anteriori: l'Amministrazione può ancora procedere sulla base delle regole probatorie allora vigenti, ma non può applicare ex post una presunzione sostanziale più sfavorevole.
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