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Sentenza

Sentenza del 19/12/2017 n. 5458 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Presunzione di evasione ex art. 12 d.l. 78/2009 - Natura sostanziale - Irretroattività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che l'art. 12 del d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e, pertanto, non può essere applicato retroattivamente. L'eventuale presunzione non è utilizzabile per contestare annualità precedenti all'entrata in vigore della norma, in conformità con l'art. 24 della Costituzione e con l'art. 11 delle preleggi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, norma che introduce una presunzione di evasione o di sottrazione imponibile per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La questione riguarda la natura sostanziale della disposizione: poiché essa incide sull'onere della prova e sulla posizione sostanziale del contribuente, non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    La disposizione introduce una presunzione relativa alle attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Avendo natura sostanziale, non può essere applicata a fatti o periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il principio del diritto di difesa impedisce l'applicazione retroattiva di una presunzione sostanziale che renda più gravosa la posizione probatoria del contribuente per periodi precedenti.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    La legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione compatibile con i principi dell'ordinamento. La norma è stata utilizzata per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce una presunzione, modifica l'onere della prova o aggrava la posizione sostanziale del contribuente ha natura sostanziale e, in linea generale, non può essere applicata retroattivamente.
  • Per contestare attività estere o disponibilità in paradisi fiscali occorre verificare quale fosse la disciplina vigente nel periodo d'imposta oggetto di accertamento; una presunzione introdotta successivamente non può essere utilizzata per annualità anteriori.
  • L'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra norme meramente procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali o presuntive, soggette al principio di irretroattività.
  • L'irretroattività non esclude necessariamente ogni accertamento relativo a periodi anteriori: l'Amministrazione può ancora procedere sulla base delle regole probatorie allora vigenti, ma non può applicare ex post una presunzione sostanziale più sfavorevole.

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