Sentenza del 19/12/2017 n. 2604 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo per una società nominalmente "sportiva dilettantistica", ma che non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato confermato che, in assenza dei requisiti sostanziali previsti per le società sportive dilettantistiche, l'Amministrazione deve disconoscere le agevolazioni fiscali e può procedere con un accertamento induttivo, valorizzando l'attività effettivamente esercitata e non soltanto la denominazione o le clausole statutarie.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava, in sostanza, il disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche e l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi e delle imposte dovute. La qualificazione formale e l'assenza statutaria di scopo di lucro non erano sufficienti, poiché l'attività concretamente svolta attraverso palestre gestite da soggetti commerciali, iniziative di marketing e modalità operative sostanzialmente commerciali non dimostrava il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
requisiti e agevolazioni fiscali per società e associazioni sportive dilettantistiche
Le agevolazioni non spettano sulla base della sola qualificazione formale o dell'assenza dichiarata di scopo di lucro, ma richiedono il concreto rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla norma e lo svolgimento di un'attività realmente coerente con la finalità sportiva dilettantistica.
Massime di principio
- Per beneficiare di un regime fiscale agevolato non è sufficiente la denominazione formale dell'ente o una clausola statutaria di assenza di lucro: occorre dimostrare il concreto svolgimento dell'attività secondo i requisiti previsti dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria può valutare la realtà economica dell'attività, considerando modalità operative, gestione delle strutture, marketing, rapporti con i clienti e natura effettiva dei servizi offerti.
- Quando un ente formalmente non commerciale opera in modo sostanzialmente commerciale o presenta un'organizzazione assimilabile a quella di un'impresa, è possibile il disconoscimento delle agevolazioni e il ricorso all'accertamento induttivo.
- La verifica deve concentrarsi sulla prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica e statutaria, anche se l'attività riguarda un settore astrattamente agevolato come quello sportivo dilettantistico.
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