Sentenza del 19/12/2017 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - redditi dei fabbricati - locazione ad uso commerciale - imponibilità fino a provvedimento di convalida di sfratto per morosità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Per le locazioni di immobili non abitativi, il canone deve essere dichiarato e assoggettato a IRPEF nella misura prevista dal contratto, anche se non è stato materialmente riscosso. La tassazione cessa solo quando interviene una causa di risoluzione del contratto, non potendosi escludere i canoni riferiti al periodo precedente alla data del provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere dalla tassazione i canoni relativi a un immobile ad uso commerciale non riscossi per morosità del conduttore, sostenendo che la mancata percezione impedisse di considerarli reddito imponibile, anche per il periodo anteriore al provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari e dei fabbricati locati
Per le locazioni di immobili non abitativi il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto, fino a quando intervenga una causa di risoluzione.
Il reddito derivante dalla locazione commerciale è determinato sulla base del canone contrattuale e non dell'effettiva percezione. La morosità del conduttore, da sola, non elimina l'imponibilità del canone.
Norme sulla convalida dello sfratto per morosità e sulla risoluzione del contratto di locazione
E' da escludersi la non tassabilità dei canoni riferibili al periodo antecedente rispetto alla data del provvedimento di convalida di sfratto per morosità.
La cessazione dell'imponibilità dei canoni non riscossi decorre dal momento in cui si verifica una causa giuridicamente rilevante di risoluzione, individuata nella pronuncia o convalida giudiziale dello sfratto, e non retroagisce al periodo precedente.
Massime di principio
- Nelle locazioni commerciali, i canoni risultanti dal contratto sono normalmente imponibili anche se il conduttore non li paga.
- La semplice morosità non è sufficiente a escludere dalla dichiarazione i canoni non riscossi; occorre una causa di risoluzione del rapporto locatizio.
- La convalida dello sfratto per morosità produce effetti fiscali, in linea generale, per il periodo successivo al provvedimento e non rende automaticamente non imponibili i canoni maturati prima.
- Per valutare correttamente la tassazione occorre individuare la data giuridicamente efficace della risoluzione del contratto e distinguere le locazioni commerciali da quelle abitative, soggette a regole specifiche.
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