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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29534/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento in appello. De Valeri e Sahnoune deducono la mancata esclusione dell'aggravante dei motivi abietti o futili in relazione ai capi 2 e 7, lamentando che tale aggravante era stata esclusa per il coimputato Palmeri e che la medesima ragione avrebbe dovuto applicarsi anche a loro. Baldi censura la misura della diminuzione della pena per il tentativo di estorsione: sostiene che la Corte, pur avendo manifestato l'intenzione di adottare la diminuzione nella massima estensione, ha invece ridotto la pena soltanto della metà e chiede quindi una ulteriore riduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Per De Valeri e Sahnoune rileva che il motivo è generico e non era stato dedotto in appello; i ricorrenti non hanno spiegato perché la loro posizione dovesse essere assimilata a quella del coimputato per ottenere l'esclusione dell'aggravante. Per Baldi afferma l'inammissibilità del ricorso relativo alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.: il patteggiamento in appello è un negozio processuale che, una volta omologato, non può essere unilateralmene rimesso in discussione, salvo che la pena concordata sia illegale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento in appello; la Corte ha ritenuto che il negozio processuale di concordare la pena, una volta omologato, non possa essere impugnato in Cassazione con richiesta di modifica della misura della pena, salvo il caso di illegalità della pena stessa

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha introdotto nel sistema il patteggiamento in appello; la Corte la cita per confermare il principio di inammissibilità dei ricorsi che mirano a rimettere in discussione la pena concordata

  • Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 (Coppola, Rv. 279504)

    Giurisprudenza che conferma l'orientamento secondo cui il negozio processuale di patteggiamento omologato non è soggetto a rimessione in Cassazione circa la misura della pena, salvo profili di illegittimità

Massime di principio

  • Il patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. forma un negozio processuale che, una volta omologato dal giudice, non può essere contestato in Cassazione quanto alla determinazione della pena, salvo il profilo di illegittimità della pena stessa
  • Censure nuove o non dedotte in precedenti gradi (o generiche) sono inammissibili in Cassazione; chi invoca l'assimilazione della propria posizione a quella di un coimputato deve spiegare concretamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'equiparazione
  • L'esclusione di un'aggravante per un coimputato non si estende automaticamente agli altri: è necessario illustrare le corrispondenze oggettive tra le posizioni personali per ottenere la stessa valutazione
  • Quando si concorda una pena le parti devono essere consapevoli che la relativa determinazione, se omologata, vincola e limita le possibilità di impugnazione, con rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche in caso di ricorso inammissibile
  • Per contestare efficacemente l'applicazione o esclusione di circostanze aggravanti occorre fornire motivazione puntuale e confronti probatori che colleghino le specifiche condotte e responsabilità dei singoli imputati

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