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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1920/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, aggravando la misura per il concreto e grave pericolo di fuga dopo che la sentenza che aveva riconosciuto i presupposti per l'estradizione del ricorrente negli Stati Uniti era divenuta definitiva. Il ricorso in Cassazione deduceva un unico motivo di annullamento per violazione dell'art. 704, comma 3, c.p.p., sostenendo che solo il Ministro della giustizia sarebbe legittimato a richiedere l'applicazione della custodia cautelare dell'estradando dopo la decisione favorevole all'estradizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il ricorrente stato estradato il 12/12/2024 (comunicazione della Polizia di frontiera di Fiumicino). La Corte ha respinto l'istanza del difensore volta a mantenere l'interesse all'impugnazione per una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale, per mantenere un interesse concreto in caso di inefficacia della misura, è necessario che il ricorrente stesso formuli in modo specifico e motivato la deduzione relativa al pregiudizio futuro; nel caso di specie tale deduzione non è stata prodotta personalmente dall'interessato ma formulata solo dal difensore in sede di discussione, per cui l'interesse non è risultato preservato.

Norme richiamate

  • art. 704, comma 3, cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso denunciava la violazione di questa norma, sostenendo che attribuisce al solo Ministro della giustizia la legittimazione a richiedere la custodia cautelare dell'estradando dopo la decisione favorevole all'estradizione; la Corte di cassazione, però, non si è pronunciata sul merito della questione sostanziale essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    Richiamata dalla Corte per il principio secondo cui, quando la misura cautelare custodiale è stata revocata o è divenuta inefficace, l'interesse a proseguire l'impugnazione al fine di ottenere una pronunzia favorevole utile per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sussiste solo se la circostanza sia stata specificamente e motivatamente dedotta personalmente dall'interessato; in mancanza di tale deduzione l'interesse si considera sopravvenuto.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata perde efficacia (es. per estradizione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per conservare interesse all'impugnazione finalizzata anche a una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che il ricorrente stesso formuli in modo specifico e motivato, e nel ricorso scritto, la necessità della pronuncia ai fini della riparazione; non basta una deduzione orale o formulata solo dal difensore in udienza.
  • Quando si impugna un aggravamento della misura cautelare dopo decisione favorevole all'estradizione, la questione sostanziale (ad es. legittimazione prevista dall'art. 704, comma 3) può rimanere senza esame se sopravviene l'estradizione; pertanto è strategico sollevare tempestivamente e per iscritto tutte le censure rilevanti.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di sopravvenuta mancanza di interesse, privilegia il principio di non-giudicare questioni ormai prive di utilità pratica: chi intende ottenere tutela per detenzione ritenuta ingiusta deve provvedere a documentare concretamente il pregiudizio futuro.
  • In casi di estradizione imminente, il difensore dovrebbe chiedere espressamente e formalizzare nel ricorso la valutazione dell'eventuale diritto alla riparazione per ingiusta detenzione formulata personalmente dal ricorrente, con elementi che dimostrino il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento.

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