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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41367/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era assolutamente generico e non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni accertando la presenza dei decreti autorizzativi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo un unico motivo: ha sostenuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni per asserita mancanza, agli atti, dei decreti autorizzativi. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva già congruamente motivato sulla presenza dei decreti autorizzativi, in linea con quanto verificato dal giudice dell'udienza preliminare, e che nel ricorso non erano state allegate specifiche circostanze idonee a contestare la presenza dei decreti sia nel fascicolo cartaceo sia in quello telematico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura del tutto generica e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza dei decreti autorizzativi richiede una contestazione concreta e specifica della presenza o assenza di tali decreti negli atti, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica.
  • Quando il giudice di merito abbia già accertato la presenza dei decreti autorizzativi nel fascicolo cartaceo o telematico, il ricorso per cassazione deve indicare elementi puntuali contrari; in mancanza, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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