Cassazione Penale, Sentenza n. 48080/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo (21/06/2023) che aveva riconosciuto un indennizzo per ingiusta detenzione pari a Euro 210.000,00 per una detenzione di 1.119 giorni seguita da assoluzione irrevocabile (24/05/2022), riducendo il quantum in ragione del fatto che il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere, ritenuta dal giudice della riparazione quale colpa lieve influente sulla quantificazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo errata la valutazione della Corte territoriale che aveva considerato il silenzio del ricorrente come 'colpa lieve' idonea a diminuire l'indennizzo. In base alla modifica normativa richiamata, l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione e non può essere utilizzato per ridurre il quantum. L'ordinanza è stata quindi annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame limitatamente alla questione decisa
Norme richiamate
«L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»
La modifica normativa attribuisce al silenzio valore neutro: l'esercizio della facoltà di non rispondere non costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo né può integrare una ipotesi di colpa lieve ai fini della diminuzione del quantum
art. 315, comma 2, cod. proc. pen.
Fissa il tetto massimo dell'indennizzo (richiamato in sentenza: Euro 516.456,90). Rappresenta un parametro di riferimento per la liquidazione ma non vincola il giudice, che può derogare con motivazione congrua
art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.
Fissa la durata massima di riferimento della custodia cautelare (sei anni = 2.190 giorni) utilizzata insieme all'art.315 per ottenere il parametro aritmetico di riferimento per giorno di detenzione
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce all'indagato/imputato la facoltà di non rispondere; tale esercizio non può essere utilizzato contro di lui ai fini della riparazione per ingiusta detenzione
Direttiva (UE) 2016/343
Principi comunitari sul rafforzamento della presunzione d'innocenza e sul diritto al silenzio (art. 7): l'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato prova di colpevolezza e va recepito nella normativa interna
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b))
Atto di recepimento della direttiva che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., codificando il valore neutro dell'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini della riparazione per ingiusta detenzione
Massime di principio
- L'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.) ha valore neutro e non può essere considerato causa di colpa ai fini della riduzione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, dopo la modifica normativa di recepimento della Direttiva UE 2016/343
- Il parametro aritmetico derivato da art. 315 c.p.p. e art. 303 c.p.p. (indicato in sentenza come circa Euro 235,82 al giorno) costituisce riferimento imprescindibile ma non vincolante: il giudice può aumentare o diminuire il valore per equità purché fornisca motivazione congrua e logica
- Solo la colpa grave del detenuto, e non comportamenti neutri o tutelati (come il silenzio), può precludere il diritto alla riparazione; le condotte colpose non gravi possono, in linea di principio, influire sul 'quantum' ma devono essere valutate e motivate espressamente
- Se il giudice della riparazione dichiara di aver ridotto l'indennizzo per comportamenti del richiedente, deve specificare in che misura e con quale criterio tali comportamenti hanno inciso sul calcolo del quantum; la mancanza di motivazione adeguata comporta annullamento e rinvio
- In presenza di insufficiente o errata motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, la Corte di Cassazione annulla e rinvia la controversia per nuovo esame limitato ai profili decisi
- Nella determinazione dell'indennizzo vanno considerati globalmente tutti gli elementi della vicenda (durata, gravita' delle accuse, effettivo comportamento dell'interessato, esiti del processo), sempre nel rispetto del principio di presunzione d'innocenza
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