Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11126/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. denunciando, con due motivi, l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la erronea qualificazione giuridica del fatto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il sindacato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta è limitato a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Nel caso di specie il giudice di merito aveva attestato l'assenza di cause di proscioglimento e la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti; il ricorrente invece aveva dedotto un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che esula dalle patologie consentite dall'art. 448, comma 2-bis. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero con applicazione della pena; nella sentenza di merito era stata adottata la procedura di applicazione della pena su richiesta ex art. 444

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a: motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione) non rientra in tali ipotesi

  • art. 129 c.p.p.

    Riferimento alle cause di non punibilità (richiamate dal ricorrente come erroneamente non prese in considerazione); la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva dato atto dell'assenza di tali cause

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente il ricorso per motivi relativi alla motivazione della sentenza; la Corte ha osservato che il vizio di motivazione invocato esula dalle patologie specificamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura de plano e di irrogare la sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale procedura e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)

    Ha introdotto nel c.p.p. la formulazione dell'art. 448, comma 2-bis; la Corte ha applicato la disciplina così modificata

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono ammesse solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni generiche sul vizio di motivazione non rientrano tra essi
  • Se il giudice di merito ha espressamente attestato l'assenza di cause di non punibilità e la correttezza della qualificazione giuridica concordata, è difficile ottenere l'ammissione del ricorso basandosi soltanto su un'asserita carenza di motivazione
  • Il difensore che voglia impugnare una sentenza di applicazione della pena deve formulare i motivi in termini compatibili con l'art. 448, comma 2-bis (ad esempio contestando l'effettiva volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, o l'errata qualificazione giuridica dimostrabile), altrimenti l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile de plano
  • La dichiarazione di inammissibilità in sede di legittimità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; perciò occorre valutare attentamente la fondatezza e la rilevanza formale dei motivi di impugnazione prima di proporre ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.