Cassazione Penale, Sentenza n. 11126/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. denunciando, con due motivi, l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la erronea qualificazione giuridica del fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il sindacato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta è limitato a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Nel caso di specie il giudice di merito aveva attestato l'assenza di cause di proscioglimento e la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti; il ricorrente invece aveva dedotto un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che esula dalle patologie consentite dall'art. 448, comma 2-bis. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero con applicazione della pena; nella sentenza di merito era stata adottata la procedura di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
Limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a: motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione) non rientra in tali ipotesi
Riferimento alle cause di non punibilità (richiamate dal ricorrente come erroneamente non prese in considerazione); la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva dato atto dell'assenza di tali cause
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente il ricorso per motivi relativi alla motivazione della sentenza; la Corte ha osservato che il vizio di motivazione invocato esula dalle patologie specificamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura de plano e di irrogare la sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale procedura e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)
Ha introdotto nel c.p.p. la formulazione dell'art. 448, comma 2-bis; la Corte ha applicato la disciplina così modificata
Massime di principio
- Le impugnazioni avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono ammesse solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni generiche sul vizio di motivazione non rientrano tra essi
- Se il giudice di merito ha espressamente attestato l'assenza di cause di non punibilità e la correttezza della qualificazione giuridica concordata, è difficile ottenere l'ammissione del ricorso basandosi soltanto su un'asserita carenza di motivazione
- Il difensore che voglia impugnare una sentenza di applicazione della pena deve formulare i motivi in termini compatibili con l'art. 448, comma 2-bis (ad esempio contestando l'effettiva volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, o l'errata qualificazione giuridica dimostrabile), altrimenti l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile de plano
- La dichiarazione di inammissibilità in sede di legittimità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; perciò occorre valutare attentamente la fondatezza e la rilevanza formale dei motivi di impugnazione prima di proporre ricorso
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