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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43659/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P., ritenendo che fosse stato disposto ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. (procedura "custodiale") senza rispettare il termine dilatorio previsto dal comma 1-ter (attesa definizione del riesame o decorso dei termini per proporlo). Il Procuratore contestava l'erronea applicazione della legge e l'abnormità del provvedimento, osservando che il giudizio immediato era stato disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 453 (rito immediato ordinario per evidenza della prova) con le forme e i termini propri di quella fattispecie, e che l'ordinanza del Tribunale aveva illegittimamente alterato la sequenza procedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto l'ordinanza impugnata non conforme alla legge processuale e ha annullato senza rinvio il provvedimento. La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato chiude una fase endoprocessuale e, in linea di principio, non è sindacabile in dibattimento (salvo specifiche ipotesi di nullità procedurale, es. omesso interrogatorio dell'imputato). L'ordinanza del Tribunale, esercitando un sindacato non consentito, ha determinato una regressione procedimentale atipica e un provvedimento qualificabile come abnorme, idoneo a sviare la funzione giurisdizionale e alterare l'ordo processus; per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per la celebrazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Il comma 1 disciplina il giudizio immediato ordinario per "evidenza della prova"; i commi 1-bis e 1-ter prevedono una disciplina specifica per il "rito custodiale" con termine dilatorio legato al riesame della misura. La Corte rileva che, comunque, la decisione del G.I.P. che ammette il rito immediato chiude la fase endoprocessuale e non è sindacabile in dibattimento salvo specifiche nullità procedurali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti alle ipotesi di nullità che possono essere rilevate in dibattimento (per es., l'omesso interrogatorio dell'imputato prima della richiesta di giudizio immediato), ossia violazioni procedurali concernenti l'intervento dell'imputato sanzionate con nullità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014 (Squicciarino) e altre pronunce indicate in motivazione

    Costante giurisprudenza secondo cui la decisione del G.I.P. che dispone il giudizio immediato non è suscettibile di ulteriore sindacato in dibattimento, salvo le eccezioni di nullità procedurale; rilevata inoltre la nozione di "abnormità" del provvedimento quando il giudice compie una regressione procedimentale atipica che svia la funzione giurisdizionale e altera l'ordo processus.

Massime di principio

  • La decisione del G.I.P. di disporre il giudizio immediato chiude una fase endoprocessuale e, di norma, non è riesaminabile dal giudice del dibattimento; contestazioni sulla legittimità della decisione devono essere fondate su specifiche nullità procedurali (es. omesso interrogatorio dell'imputato).
  • La qualificazione del rito come "ordinario" (art. 453, comma 1) o "custodiale" (commi 1-bis/1-ter) incide sui termini e sulle attività cautelari, ma l'eventuale errore di qualificazione non autorizza automaticamente il giudice del dibattimento a riesaminare la decisione del G.I.P. salvo che ciò non determini una regressione abnorme del procedimento.
  • Un provvedimento che comporti una regressione procedimentale atipica e svii la funzione giurisdizionale può essere qualificato come abnorme e impugnabile in Cassazione; la Corte valutarà l'alterazione dell'"ordo processus" e il pregiudizio ai principi di efficienza e ragionevole durata del processo.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare: a) su quale comma di art. 453 si è fondato il decreto di giudizio immediato; b) se sono state rispettate le garanzie procedurali (es. interrogatorio dell'imputato); c) se il Tribunale o il giudice del dibattimento hanno compiuto atti che configurano una regressione ingiustificata della fase procedimentale.
  • Se il giudice di merito compie un sindacato non consentito sulla decisione di giudizio immediato adottata dal G.I.P., la via corretta per la sua impugnazione può essere la Cassazione per abuso/abnormità del provvedimento, con richiesta di annullamento e rinvio o, se del caso, annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti per il prosieguo del giudizio.

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