Cassazione Penale, Ordinanza n. 23063/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla sussistenza del dolo e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Le doglianze sono state ritenute inammissibili perché in parte meramente riproduttive di questioni già valutate nei gradi di merito e, sostanzialmente, dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti; in parte generiche, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, anche quanto al diniego della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La Corte richiama il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che la censura sul punto era generica e non si confrontava con la motivazione di merito.
È la fattispecie di evasione per la quale l'imputato era stato condannato in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e che mirano, nella sostanza, a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specialmente quando investe il diniego della particolare tenuità del fatto.
- La deduzione del difetto di dolo, quando si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, non è scrutinabile in cassazione se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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