Cassazione Civile, Ordinanza n. 34777/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La conducente di un'autovettura, transitando su una strada provinciale in provincia di Vercelli, ha perso il controllo del mezzo a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale ed è finita contro un muro, riportando danni al veicolo per circa 4.000 euro. Ha quindi agito contro la Provincia di Vercelli, ritenendola responsabile per omessa manutenzione della strada, in particolare per non aver effettuato lo spargimento di sale per eliminare o assorbire il ghiaccio. La Provincia si è costituita e ha chiamato in causa la società incaricata della cura e manutenzione del tratto stradale, che a sua volta ha chiesto il rigetto della domanda. Il Giudice di pace ha accolto la domanda e condannato in solido Provincia e società; tuttavia ha omesso di pronunciare sulla domanda di manleva della Provincia verso la società. La Provincia ha appellato la sentenza deducendo sia errori di merito sia l'omessa pronuncia sulla manleva; nel giudizio di appello è intervenuta la società, con appello incidentale. Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura sull'omessa pronuncia e, anziché decidere nel merito, ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado. La ricorrente ha quindi impugnato la decisione di appello per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., sostenendo che l'omessa pronuncia non integra una nullità che imponga la rimessione al primo giudice e che il Tribunale avrebbe dovuto decidere direttamente la causa nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. e in applicazione del principio di tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice e della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, il giudice di appello non deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza né rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere la controversia nel merito. Poiché il Tribunale si è invece arrestato alla declaratoria di nullità, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vercelli, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sua violazione, quando dedotta nei motivi di gravame, non impone la rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve esaminare e decidere la causa nel merito.
Le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, consentendo alle parti di svolgere le difese nel grado superiore.
Le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado sono tassative e non possono essere estese oltre i casi previsti.
Massime di principio
- Se in appello viene denunciata una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, il giudice di secondo grado non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, ma deve decidere la causa nel merito.
- La rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali ipotesi, la nullità della sentenza va trattata come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione non determina, di regola, un arresto processuale del giudizio di appello, poiché le parti devono poter riproporre e far valere le rispettive difese nel grado superiore.
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