Cassazione Penale, Sentenza n. 38848/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati (furti) giudicati con quattro sentenze relativi a fatti commessi tra il 12/03/2015 e il 07/06/2015. Il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta ritenendo insufficiente la prova di una programmazione anteriore degli episodi e valorizzando la sola tendenza a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale, in particolare per non aver considerato la parziale coincidenza temporale degli eventi (anche alla luce dell'unificazione già operata dal Tribunale di Cremona per reati commessi tra il 3 e il 9 giugno 2015) e per non essersi confrontato con l'orientamento giurisprudenziale che indica i criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, programmazione). La decisione impone al giudice di rinvio di riesaminare tutti i fatti (compreso il quarto episodio) motivando adeguatamente qualora intenda discostarsi dalle valutazioni già svolte in sede cognitiva.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscimento della continuazione tra più condanne; applicabile in sede esecutiva come criterio per unificare le pene.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Indicazione dei concreti indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmazione dei reati almeno nelle linee essenziali.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele, Rv. 271903)
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare le valutazioni già compiute in sede cognitiva sul vincolo della continuazione e, se intende discostarsene, deve motivare la decisione rispetto al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche.
Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020 (non massimata)
Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020
Chiarimento che la diversità delle vittime non esclude, di per sé, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; il progetto criminoso attiene alla persona del colpevole e non alla vittima.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione): non è sufficiente richiamare la mera tendenza a delinquere.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può ignorare le valutazioni già espresse in sede di cognizione; se decide diversamente deve fornire motivazione puntuale sul perché non condivide quelle valutazioni.
- La diversità delle vittime non esclude automaticamente l'unicità del disegno criminoso: rileva la persona dell'agente, la ripetizione di modalità e l'appartenenza temporale/spaziale degli episodi.
- La contiguità spazio-temporale va valutata concretamente in rapporto alla condotta materiale e al lasso temporale: stretta prossimità rafforza l'ipotesi di continuazione, lontananza va apprezzata caso per caso.
- In presenza di carenze motivazionali sul punto, la decisione va annullata e la materia rimessa al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame motivato, comprensivo di tutte le contestazioni riferite agli episodi rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38811/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38812/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →