Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti e documenti presentata in data 23 settembre 2025 ad oggi rimasta inevasa e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Ente resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa alla domanda n. 20200300424167992 del 27.12.2020 volta al riconoscimento del danno da xylella fastidiosa per l'annualità 2018 ex D.M. 102/2004, poi accolta in data 23.06.2022.

Giustizia amministrativa202501302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 23 settembre 2025 relativa alla domanda di contributo per danni da xylella fastidiosa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del contributo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 sull’istanza di accesso documentale presentata il 23 settembre 2025, nonché l’accertamento del diritto di ottenere tutta la documentazione relativa alla domanda n. 20200300424167992 del 27 dicembre 2020, concernente il riconoscimento del danno da xylella fastidiosa per l’annualità 2018 ai sensi del D.M. 102/2004. La domanda era stata accolta dall’amministrazione il 23 giugno 2022, mentre l’erogazione del contributo era stata richiesta il 28 giugno 2022 e successivamente sollecitata il 6 maggio 2024 e il 23 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego tacito, evidenziando il proprio interesse diretto alla conoscenza degli atti di un procedimento amministrativo riguardante il contributo spettante a lui o già riconosciuto in favore del suo de cuius. L’amministrazione, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita e non sono emersi elementi ostativi all’accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda di accesso. Il procedimento amministrativo cui si riferiva l’istanza esisteva ed era direttamente collegato alla posizione del ricorrente, che aveva richiesto l’erogazione di un contributo precedentemente ammesso dall’amministrazione in favore del de cuius. Non sono emersi particolari elementi idonei a giustificare il diniego dell’ostensione. Il Collegio ha quindi annullato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 23 settembre 2025, ha accertato il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e ha ordinato all’ARIF di procedere all’ostensione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è stato qualificato come diniego tacito impugnabile, poi annullato dal giudice per l’insussistenza di elementi ostativi all’accesso.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale base per l’ordine rivolto all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta.

  • D.M. 102/2004

    È indicato quale fonte normativa del contributo richiesto per i danni da xylella fastidiosa relativi all’annualità 2018.

Massime di principio

  • Sussiste il diritto all’accesso documentale quando l’istanza riguarda atti relativi a un procedimento amministrativo esistente e il richiedente dimostra un interesse diretto e concreto collegato alla propria posizione sostanziale.
  • Il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso documentale è illegittimo quando l’amministrazione non evidenzia specifiche ragioni ostative all’ostensione degli atti richiesti.
  • Accertata l’illegittimità del diniego tacito, il giudice amministrativo può annullarlo, accertare il diritto di accesso e ordinare all’amministrazione l’esibizione della documentazione entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.