Cassazione Civile, Ordinanza n. 05150/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita a terzi di un immobile già adibito a casa coniugale. Il proprietario del bene agiva per ottenere la restituzione delle somme del prezzo che, per sua indicazione, erano state incassate dall'ex coniuge. La convenuta resisteva sostenendo di poter trattenere quelle somme in compensazione di asseriti crediti per assegni di mantenimento non versati e, in via subordinata, evocando una liberalità o comunque un diverso titolo giustificativo del trattenimento. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava l'impostazione di fondo, qualificando la convenuta come adiectus solutionis causa, ma riduceva l'importo dovuto per effetto della compensazione con un controcredito della medesima. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di giudicato interno per il precedente rigetto di un sequestro conservativo; 2) errata ricostruzione della vicenda negoziale, deducendo la comunione originaria del bene, la cessione della quota al coniuge e il mancato onere probatorio a suo carico; 3) contraddittorietà sulla compensazione; 4) omessa pronuncia e vizi istruttori sulle prove ammesse; 5) erronea liquidazione delle spese in favore dell'Erario e mancata applicazione di parametri/riduzioni del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha escluso che il rigetto di una domanda cautelare possa formare giudicato o precludere una diversa qualificazione dei fatti nel giudizio di merito; ha ritenuto inammissibili le censure che introducevano questioni nuove o miravano a rivalutare il merito; ha affermato che il pagamento eseguito al soggetto indicato dal creditore libera il debitore ma non risolve i rapporti interni tra creditore e adiectus solutionis causa; ha ritenuto infondate le doglianze sulle spese, osservando che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato regola il rapporto tra beneficiario ed Erario, non quello tra le parti del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atti dovuti sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso giudicato interno, ma la Corte esclude che il rigetto della cautela produca giudicato sul merito.
Le misure cautelari concesse perdono efficacia se non segue il merito; il provvedimento cautelare non ha contenuto decisorio sul diritto sostanziale.
Il rigetto dell'istanza cautelare non preclude la riproposizione della domanda cautelare se mutano le circostanze o sono dedotte nuove ragioni; a fortiori non impedisce una diversa prospettazione nel merito.
Richiamato nel motivo sul sequestro conservativo; la Corte lo considera nel quadro della disciplina cautelare uniforme senza attribuirgli efficacia di giudicato.
Evocato nel ricorso, ma le doglianze istruttorie sono dichiarate inammissibili perché non confrontate con la ratio decidendi e perché nuove o generiche.
Evocato nel ricorso in tema di prove documentali, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato per contestare la ricostruzione della vicenda negoziale, ma la censura è giudicata inammissibile perché introduce questioni nuove.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio segue la domanda e le eccezioni dedotte; qui la ricorrente non aveva formulato le domande necessarie per sostenere il diverso assetto proprietario invocato.
Il pagamento eseguito al creditore, al suo rappresentante o all'adiectus solutionis causa ha effetto liberatorio per il debitore, ma lascia impregiudicati i rapporti interni con il soggetto che ha ricevuto la somma.
La compensazione tra opposte pretese creditorie è astrattamente possibile; nel caso concreto la Corte la applica per determinare il saldo finale, negando però il diritto della ricorrente di trattenere integralmente le somme ricevute.
Non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti; la violazione sussiste solo se si fonda su prove non introdotte o acquisite fuori dai poteri officiosi.
La scelta tra più ricostruzioni probatorie plausibili è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 115.
La soccombenza regola la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
La disciplina della liquidazione delle spese nel patrocinio a spese dello Stato riguarda il rapporto tra beneficiario ed Erario, non quello tra le parti in causa.
art. 141 d.P.R. n. 115 del 2002
Invocato dalla ricorrente per riduzioni tariffarie, ma ritenuto non applicabile ai rapporti tra le parti del processo quando la spesa è posta a carico dell'Erario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il rigetto di una domanda cautelare non produce giudicato sul merito della controversia e non impedisce al giudice della cognizione di ricostruire diversamente i fatti e il rapporto sostanziale.
- Il pagamento eseguito dal debitore nelle mani del soggetto indicato dal creditore, o dell'adiectus solutionis causa, libera il debitore verso il creditore, ma non attribuisce al ricevente un diritto definitivo a trattenere la somma nei rapporti interni con il creditore effettivo.
- La parte che intenda fondare la propria pretesa su un diverso titolo giuridico del bene o della somma deve dedurre e allegare compiutamente i relativi fatti e, se necessario, formulare le domande di accertamento pertinenti; non può introdurre in cassazione una ricostruzione nuova.
- In cassazione non è denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. la semplice diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la decisione si fondi su elementi ritualmente acquisiti.
- La compensazione tra opposte pretese creditorie può operare nel saldo finale, ma non legittima il trattenimento integrale di somme ricevute senza un valido titolo nei rapporti interni tra le parti.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato incide sul rapporto tra il difensore o la parte ammessa e l'Erario; la liquidazione delle spese tra le parti segue invece le regole ordinarie della soccombenza.
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