Cassazione Penale, Sentenza n. 16067/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galati impugna il decreto del 17/11/2023 che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per quattro anni con obbligo di soggiorno, ritenendosi soggetto che vive anche in parte di proventi di reato. Denuncia: (1) omissione di motivazione rispetto agli elementi difensivi, tra cui sentenza di G.U.P. che lo assolveva per un fatto e lo condannava per un unico episodio del 2018; (2) mancata verifica dell'attualità della pericolosità sociale alla luce del lungo periodo di detenzione (quasi quattro anni) subito da Galati, invocando la necessità di un nuovo giudizio sulla persistenza della pericolosità alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di cassazione dichiara inammissibile la censura sulla presunta omissione di motivazione, precisando che in sede di prevenzione la cassazione è limitata alle violazioni di legge e non alla rivalutazione del merito, salvo casi estremi di travisamento della prova. Quanto alla verifica dell'attualità della pericolosità, la Corte riconosce che lo stato detentivo deve essere preso in considerazione e che la normativa (art. 14 d.lgs. 159/2011) prevede la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale e una verifica officiosa della persistenza della pericolosità alla cessazione di uno stato detentivo protrattosi per almeno due anni; tuttavia, poiché l'esecuzione della misura è attualmente sospesa per la detenzione di Galati, l'impugnazione non produce alcun vantaggio pratico attuale (mancanza di interesse concreto) e dunque non è idonea a determinare un risultato favorevole. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. b) e c.; art. 14, commi 2-bis e 2-ter
art. 4 lett. b) e c) indica i presupposti per la sorveglianza speciale (anche chi vive in parte di proventi di reato); art. 14 introduce la sospensione dell'esecuzione della misura in presenza di detenzione (custodia cautelare o espiazione pena) e impone una verifica della persistenza della pericolosità al termine di uno stato detentivo protrattosi per almeno due anni
Costituzione
sottolinea la funzione rieducativa della pena; la Corte ritiene che il trattamento penitenziario finalizzato alla risocializzazione possa incidere sulla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale
art. 606, comma 1, lett. e)
regola i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda che il vizio di travisamento della prova per omissione è in genere estraneo al procedimento di legittimità in materia di prevenzione, salvo che il travisamento integri una violazione di legge
Corte costituzionale
sentenza n. 291 del 03/12/2013
affermata la necessità di verificare l'attualità della pericolosità soprattutto quando il soggetto è stato sottoposto a lungo trattamento detentivo finalizzato alla risocializzazione
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 2, Sent. n. 20968/2020 (Noviello); Sez. U, Sent. n. 42/1995 (Timpani); Sez. 3, Sent. n. 30547/2019 (Chiocchio)
principi su limiti della sindacabilità in Cassazione delle questioni di merito e sull'interesse concreto all'impugnazione; la Corte applica tali principi al procedimento di prevenzione
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione è principalmente competente per questioni di diritto: le doglianze che impugnano la valutazione probatoria o la diversa valorizzazione degli elementi sono normalmente inammissibili salvo casi estremi di travisamento che configurino violazione di legge
- Se la misura di prevenzione è stata disposta ma la sua esecuzione è sospesa per uno stato detentivo, il ricorrente può risultare privo di interesse concreto all'impugnazione se l'annullamento non produce immediati effetti pratici
- Il giudice che dispone una misura di prevenzione deve tenere conto dello stato detentivo e, in particolare, verificare la persistenza dell'attualità della pericolosità al momento della cessazione di una detenzione protrattasi per almeno due anni, alla luce dell'art. 14 d.lgs. 159/2011 e della giurisprudenza costituzionale
- La mera produzione di sentenze favorevoli o di periodi detentivi non determina automaticamente la cessazione della pericolosità: occorre una valutazione motivata e complessiva delle condotte, delle frequentazioni e degli elementi che evidenziano la stabilità delle attività delittuose
- Perché un ricorso in Cassazione in materia di misure di prevenzione sia efficace è necessario dimostrare un pregiudizio concreto e la possibilità che l'annullamento determini un vantaggio pratico immediato per il ricorrente
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