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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15621/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza penale irrevocabile (sentenza del Tribunale di Lucca del 13/01/2010, passata in giudicato 23/06/2015, condanna a 6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa) e, in subordine, la restituzione dei termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 comma 2 c.p.p.. L'eccezione principale era la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata presso il difensore di fiducia anziché al domicilio previamente dichiarato dall'imputato, con dedotta violazione degli artt. 161 comma 4 e 548 comma 3 c.p.p. (nella formulazione anteriore alla legge n. 67/2014) e vizio di motivazione sulla questione dell'art. 175 comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza. Il Collegio ha osservato che, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, era ancora vigente un domicilio dichiarato dall'interessato e non era stato effettuato un nuovo tentativo di notifica presso quel domicilio in relazione all'estratto contumaciale: l'unico tentativo sul domicilio dichiarato era avvenuto circa due anni prima e riguardava la notifica di un decreto di citazione per il giudizio d'appello, non l'estratto contumaciale. Conseguentemente la notifica diretta al difensore senza un nuovo e preliminare tentativo al domicilio era nulla. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'assenza meramente temporanea al domicilio non rende automaticamente inidoneo il domicilio medesimo; per poter notificare validamente al difensore occorre la comprovata impossibilità della notifica al domicilio dichiarato. Sul piano processuale la questione subordinata relativa alla restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è stata assorbita dalla fondatezza del motivo principale.

Norme richiamate

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    La notifica presso il difensore di fiducia è legittima solo se previamente è risultata impossibile la notifica al domicilio dichiarato; l'assenza meramente temporanea del destinatario al momento dell'accesso non integra automaticamente l'inidoneità del domicilio.

  • art. 175 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che regola la richiesta di restituzione dei termini per proporre impugnazione; nella vicenda la domanda subordinata è rimasta assorbita dalla declaratoria di nullità della notifica.

  • art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento impugnato come riferimento formale errato: la notifica è stata indicata come effettuata ai sensi di questa norma anziché ex art. 161 comma 4, ma la Corte ha ritenuto che l'errore non fosse meramente formale quando non era stato effettuato il necessario nuovo tentativo al domicilio.

  • art. 548 comma 3 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)

    Norma citata dal ricorrente nella prospettazione di violazione di legge in relazione alla notificazione; la decisione si è comunque focalizzata sul principio applicativo dell'art. 161 c.p.p. e sulla necessità del tentativo effettivo al domicilio.

  • Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025 (Costantini) Rv. 288290-01

    Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, Costantini, Rv. 288290-01

    Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso quando la doglianza sulla notifica presso il difensore anziché al domicilio non indica il concreto pregiudizio subito; la Procura generale aveva invocato questo principio per chiedere l'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi) Rv. 271772-01

    Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione dell'obbligo di notificare in primo luogo nel domicilio eletto comporta nullità di carattere generale, salvo che sia provata la inidoneità irreversibile del domicilio.

  • Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017 (Martinuzzi) Rv. 271560-01

    Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560-01

    Ulteriore conferma del principio che la mera assenza temporanea al domicilio non legittima immediatamente la notifica al difensore.

  • Sez. 3, n. 18910 del 08/11/2017, dep. 2018 (Eco) Rv. 273243-01

    Sez. 3, n. 18910 del 08/11/2017, dep. 2018, Eco, Rv. 273243-01

    Richiamata come parte dell'orientamento consolidato sulla necessità di rispettare l'ordine delle notifiche tra domicilio dichiarato ed eventuale notifica al difensore.

Massime di principio

  • La notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore di fiducia è lecita solo dopo un effettivo e tempestivo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato. Un tentativo anteriore, non riferito allo stesso atto e risalente a tempo significativo prima, non è di per sé sufficiente.
  • L'assenza temporanea del destinatario al momento dell'accesso non comporta automaticamente l'inidoneità del domicilio: occorre valutare se l'assenza sia tale da rendere il domicilio irreperibile in modo stabile.
  • Chi deduce la nullità della notifica per essere stata eseguita presso il difensore anziché al domicilio deve, in linea generale, indicare il concreto pregiudizio derivato; tuttavia, se risulta che non è stato neppure tentato un nuovo accesso al domicilio per l'atto specifico, la nullità è facilmente riscontrabile indipendentemente dalla prova del danno.
  • In presenza di una notifica nulla per mancato rispetto della priorità del domicilio dichiarato, le domande subordinate (ad esempio la restituzione dei termini ex art. 175 c.p.p.) possono risultare assorbite dalla declaratoria di nullità e vanno valutate successivamente nel nuovo giudizio.
  • I giudici e l'amministrazione della giustizia devono indicare chiaramente nelle attestazioni di notifica a quale atto si riferiscono i tentativi compiuti e seguire rigorosamente la sequenza prescritta per evitare nullità procedurali.

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