Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39643/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stato)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Deduce, da un lato, che la revoca non potrebbe essere disposta quando la sentenza di condanna per il nuovo delitto, commesso nel quinquennio, sia stata emessa o sia divenuta irrevocabile solo dopo la scadenza del quinquennio; dall'altro, sostiene che la revoca del beneficio non sarebbe automatica ma dovrebbe essere limitata ai casi in cui la nuova violazione abbia concretamente tradito lo spirito della concessione. La Corte ritiene entrambi gli argomenti manifestamente infondati, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui rileva la commissione del nuovo reato nel quinquennio, mentre la successiva decisione giudiziale ha natura meramente ricognitiva dell'effetto decadenziale già prodotto.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    La revoca della sospensione condizionale è collegata alla commissione di un nuovo reato nel quinquennio; la pronuncia successiva accerta solo un effetto decadenziale già maturato e non richiede che la condanna sia intervenuta o sia divenuta irrevocabile entro il quinquennio. La revoca non è subordinata a una valutazione discrezionale sul fatto che la nuova violazione abbia tradito lo spirito del beneficio.

  • art. 168, comma 1, c.p.

    La disposizione non contiene una limitazione che renda la revoca facoltativa o condizionata a ulteriori presupposti sostanziali diversi dalla ricaduta nel reato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ciò che rileva è la commissione del nuovo reato entro il termine di legge, non la data in cui interviene la sentenza di condanna o la sua irrevocabilità.
  • La decisione giudiziale che dichiara la revoca del beneficio ha natura meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già verificatosi al momento della commissione del nuovo reato.
  • La revoca della sospensione condizionale, nei casi previsti dall'art. 168 c.p., non è subordinata a una valutazione discrezionale sul concreto contrasto della nuova condotta con lo spirito del beneficio, quando la legge non preveda tale ulteriore filtro.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.