Sentenza del 21/12/2016 n. 26539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella notificata il 5 maggio 2006, relativa all'anno d'imposta 2000 e concernente imposta sostitutiva, IVA e ritenute alla fonte, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In cassazione ha dedotto, con quattro motivi, la mancata comunicazione di irregolarità, il difetto di prova della data di esecutività del ruolo e la conseguente decadenza, nonché l'errata valutazione del pagamento di una ritenuta d'acconto di Euro 128,60.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti i motivi per difetto di autosufficienza. La società non aveva riportato nel ricorso il contenuto essenziale della cartella, degli atti introduttivi e dei motivi di appello, né aveva indicato adeguatamente i documenti e le contestazioni rilevanti. La Corte, pertanto, non ha esaminato nel merito né l'obbligo di comunicazione bonaria, né la questione della data di esecutività del ruolo e della decadenza, né l'avvenuto pagamento della ritenuta. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.800, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali.
La Corte rileva che, quando il controllo si limita a evidenziare somme dovute sulla base dei dati dichiarati, la comunicazione di irregolarità non è necessariamente dovuta. La questione avrebbe potuto essere diversa se l'ufficio avesse disconosciuto una compensazione o svolto una valutazione non meramente automatizzata, ma il ricorso non forniva gli elementi necessari per verificarlo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 1
La disposizione è stata invocata in relazione alla pretesa decadenza dell'amministrazione, collegata alla data di esecutività del ruolo. La Corte non ha esaminato la questione perché il motivo non riportava in modo autosufficiente le contestazioni formulate nei precedenti gradi di giudizio.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in cassazione deve riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti, dei documenti e delle contestazioni rilevanti, permettendo alla Corte di verificare la fondatezza della censura senza ricercare autonomamente tali elementi nel fascicolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che una cartella o una sentenza è errata: occorre riportare con precisione le parti essenziali degli atti e spiegare dove e come la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi.
- Le censure relative a vizi della cartella, decadenza, comunicazione di irregolarità o pagamenti devono essere documentate indicando il contenuto dell'atto impugnato, le contestazioni originarie, i motivi di appello e i documenti pertinenti.
- Un controllo automatizzato fondato sui dati dichiarati può non richiedere una preventiva comunicazione di irregolarità; tale obbligo può invece assumere rilievo quando l'amministrazione compie valutazioni ulteriori, come il disconoscimento di una compensazione, purché ciò risulti chiaramente dagli atti.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente questioni di fatto né ricostruisce autonomamente il contenuto del fascicolo: la mancata autosufficienza può determinare l'inammissibilità del motivo senza esame del merito.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche quando il ricorso non viene respinto nel merito, ma dichiarato inammissibile.
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