Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32301/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado sulla base dell'accordo delle parti previsto dall'art. 599-bis c.p.p. La Corte rileva che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato alle questioni riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia giudiziale. Sono invece inammissibili le censure concernenti motivi oggetto di rinuncia, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi relativi alla determinazione della pena, quando la pena non sia illegale, cioè non ecceda i limiti edittali e non sia diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso concreto, le doglianze proposte non riguardavano vizi ammissibili secondo tali limiti e non risultava integrata alcuna ipotesi di pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa sulla base dell'accordo delle parti è ricorribile per cassazione soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni di proscioglimento

    Nel giudizio conseguente al concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce, secondo la regola applicata dalla Corte, motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Contro la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili soltanto i motivi riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo.
  • Nel concordato in appello sono inammissibili le censure relative ai motivi oggetto di rinuncia e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
  • Nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena, salvo che il vizio abbia determinato l'applicazione di una pena illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.