Cassazione Civile, Ordinanza n. 33436/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso della quota del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto da un contribuente residente in area colpita dal sisma del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla circostanza, dedotta nei gradi di merito, che il contribuente negli anni 1991 e 1992 era titolare di partita IVA e svolgeva attività d'impresa; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione UE 14 agosto 2015 C(2015) 5549 final, sostenendo che il rimborso non spettasse poiché il contribuente percepiva redditi di lavoro autonomo e di partecipazione e, comunque, perché occorreva verificare la compatibilità dell'aiuto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, incluso il regime de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, quando il beneficiario dell'agevolazione svolge un'attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale rientri nei limiti del regolamento de minimis applicabile oppure, in alternativa, se siano integrate le condizioni di compatibilità con il mercato interno previste dalla decisione della Commissione UE per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, con necessità di accertare il nesso diretto tra danno e aiuto e l'assenza di sovracompensazione. Poiché la CTR non aveva svolto tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancata pronuncia sulla dedotta titolarità di partita IVA e attività d'impresa integra il vizio denunciato di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ed eurounitarie.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
È la base normativa dell'istanza di rimborso delle imposte versate per il periodo agevolato successivo al sisma.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
È richiamato come norma rilevante nella disciplina del rimborso oggetto di causa.
Individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici, tramite rinvio all'ordinanza n. 2057 del 1990.
art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
Contempla tra i beneficiari sia i residenti nei comuni interessati dal sisma sia i soggetti che svolgono nell'area interessata attività industriale, commerciale, artigiana e agricola.
artt. 107 e 108 TFUE
La Corte richiama la disciplina degli aiuti di Stato per verificare la compatibilità del beneficio fiscale con il mercato interno.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
È la base per valutare la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale.
art. 108, par. 3, TFUE
La decisione della Commissione UE qualifica le misure in questione come aiuti concessi in violazione di questa disposizione e quindi incompatibili, salvo eccezioni.
Decisione della Commissione UE 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final
Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato in esame, salve le ipotesi di aiuto individuale conforme al regime de minimis o di aiuti compensativi di danni da calamità naturale con nesso diretto e assenza di sovracompensazione.
regolamento (CE) n. 1407/2013
È richiamato come uno dei regolamenti de minimis rilevanti ai fini dell'eccezione alla incompatibilità degli aiuti.
regolamento (CE) n. 717/2014
È richiamato come uno dei regolamenti de minimis rilevanti ai fini dell'eccezione alla incompatibilità degli aiuti.
art. 92, n. 1, TFUE
La Corte lo richiama nel senso che la soglia de minimis rende la disposizione non applicabile solo entro il limite consentito; oltre tale soglia il beneficio va negato integralmente.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale collegata a eventi calamitosi è riconosciuta a favore di un soggetto che svolge attività economica, il giudice deve verificare non solo l'astratta spettanza della misura, ma anche la compatibilità dell'aiuto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
- Nel regime de minimis la verifica non può limitarsi all'importo domandato nel singolo giudizio: occorre accertare l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis percepiti nel triennio rilevante, poiché il superamento della soglia comporta il diniego del beneficio nella sua interezza.
- Se l'aiuto non rientra nel de minimis, il giudice deve accertare se esso sia comunque compatibile come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, richiedendo un nesso chiaro e diretto tra danno subito e contributo concesso e verificando che non vi sia sovracompensazione.
- L'omessa verifica dei presupposti di applicazione dell'agevolazione in rapporto allo status economico del beneficiario e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato integra errore di diritto censurabile in cassazione.
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